T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 16-02-2011, n. 1461 Sanitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini i signori indicati in epigrafe, tutti medici di medicina generale, impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti relativi al procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro in essere in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per coloro che erano in servizio alla data del 23 marzo 2005 e l’assegnazione dei posti residui, per coloro che non erano in servizio alla predetta data e in via preferenziale, se medici della Medicina dei Servizi.

Deducono i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

2) Violazione e falsa applicazione della norma finale n.15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 74, comma secondo, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Sviamento di potere.

Con successivo atto i ricorrenti hanno presentato i sottoindicati motivi aggiunti:

1) Violazione e falsa applicazione della norma finale n.15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 74, comma secondo, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Sviamento di potere. Manifesta irragionevolezza. Illegittimità derivata.

Hanno presentato atto di intervento ad adiuvandum i signori M.M., S.E., C.M., B.R., i quali hanno dedotto la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta del Protocollo d’intesa del 10 luglio 2007 richiamando, sostanzialmente, le stesse argomentazioni svolte dai ricorrenti.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha eccepito l’inammissibilità del gravame sotto diversi profili e la sua infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione;
Motivi della decisione

Il ricorso si presenta in parte inammissibile e in parte infondato tanto che può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate, nella sostanza, dalla Regione Lazio.

Quest’ultima ha reso noto di aver trasformato il rapporto di lavoro in essere in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore di alcuni dei ricorrenti indicandoli, però, nominativamente, soltanto in parte e rilevato che vi sarebbe in parte, un difetto di contraddittorio per mancata notifica del presente gravame ad alcuni soggetti risultati positivamente inseriti nella graduatoria impugnata, senza fornire, anche a tale riguardo, le necessarie precisazioni.

Nel merito i ricorrenti lamentano l’illegittimità del recepimento del Protocollo d’intesa del 10 luglio 2007, intervenuto con la determinazione regionale 2060 del 15 luglio successivo, che ha trasformato i rapporti di lavoro in essere in rapporti di lavoro a tempo indeterminato utilizzando criteri del tutto illogici e contraddittori.

Lamentano la mancanza di ogni considerazione della graduatoria unica regionale di medicina generale vigente all’epoca, malgrado questa sia stata redatta con i criteri di volta in volta stabiliti dall’Accordo Collettivo Nazionale, ed esattamente l’anzianità di laurea e il punteggio maturato negli ambiti di medicina generale. Lamentano anche l’illegittimità, per irrazionalità, della previsione di un unico criterio "estemporaneo e casuale" che tiene conto di chi era in servizio alla data del 23 marzo 2005 per la stabilizzazione del rapporto in atto.

Rilevano che la casualità dell’evento dal quale è stata fatta scaturire la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato darebbe conto anche della violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sorreggere l’azione di una pubblica amministrazione la quale deve ricorrere a criteri selettivi per procedere al conferimento di incarichi o ad assunzioni a tempo indeterminato.

Soggiungono che la procedura contestata non troverebbe giustificazione nemmeno dal richiamo all’articolo 15 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per i medici di Medicina generale atteso che la disposizione in parola si sarebbe limitata a consentire la conferma o il rinnovo del rapporto con i medici delle Attività territoriali programmate già incaricati, senza prevedere un’assunzione definitiva.

Assumono anche l’inconferenza della previsione inserita nel Protocollo d’intesa e nella nota di istruzioni per quanto riguarda l’assegnazione dei posti disponibili in favore di coloro che non erano in servizio alla data del 23 marzo 2005. Per costoro non viene fatto riferimento alla graduatoria unica regionale di medicina regionale vigente, ma si considera titolo preferenziale unicamente il numero complessivo di ore lavorate, la data del primo incarico e l’anzianità di laurea.

Lamentano, infine, la violazione degli articoli 60 del precedente Accordo Collettivo Nazionale ( dPR 270/00) e 74 dell’Accordo Collettivo nazionale del 20042005 per i medici di Medicina generale.

In entrambe le disposizioni richiamate verrebbe sancito il principio inderogabile secondo il quale gli incarichi relativi alle attività programmate territoriali devono essere ricoperti dai medici di medicina generale secondo un ordine di priorità fissato secondo la graduatoria regionale.

Il ricorso e i motivi aggiunti si incentrano, dunque, su due richieste.

Una di annullamento della procedura che dispone la trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l’altra, la seconda, di annullamento della procedura di conferimento degli incarichi in favore dei soggetti che non erano in servizio alla data del 23 marzo 2005.

Di quest’ultima, viene chiesto l’annullamento in considerazione del fatto che non si è tenuto conto della graduatoria unica regionale di medicina generale vigente o, comunque "della prorità conseguita da coloro che avevano pregresse esperienze maturate nella medicina generale, ma si limita a considerare titolo preferenziale unicamente il numero complessivo delle ore lavorate nella Medicina dei servizi, della data del primo incarico e dell’anzianità di laurea."

La prima delle due domande appena esposte si rivela inammissibile anche secondo quanto dimostra l’evoluzione della vicenda in fatto.

Ha dichiarato la Regione Lazio, senza che vi sia contestazione di controparte sul punto, che molti dei ricorrenti hanno ottenuto il beneficio della stabilizzazione in quanto inseriti, per scorrimento, nella graduatoria di cui chiedono l’annullamento.

Il ricorso collettivo risulta allora proposto da soggetti che erano all’epoca, potenzialmente, in una situazione conflittuale tra di loro secondo quanto dimostra l’evoluzione, in fatto, della vicenda. Risulta, in ogni caso proposto, senza adeguata precisazione sulle singole posizioni concorrenti in modo tale che nessuna valutazione sull’eventuale conflitto esistente tra loro è stato consentito a questo giudice.

E poiché nel caso del ricorso collettivo è necessario che non siano configurabili situazioni di interesse in conflitto tra loro (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 maggio 2010, n. 11964) e che le singole posizioni implicate siano sufficientemente chiarite, proprio al fine di valutare la sussistenza di tali eventuali situazioni di conflitto, mentre nel caso in esame ciò non si è verificato, ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a tale questione.

Del resto basta porre mente al fatto che l’eventuale annullamento della graduatoria finirebbe con il ledere la posizione di coloro, tra i ricorrenti, che hanno beneficiato del loro inserimento e poi dello scorrimento, per comprendere come sul piano del fatto gli interessi fatti valere siano in contrasto tra loro.

La seconda questione posta dai ricorrenti si rivela, invece, infondata.

Si tratta del conferimento di incarichi in favore di coloro che non potevano vantare il requisito della presenza in servizio alla data del 23 marzo 2005 e per i quali non è stata utilizzata la graduatoria generale di Medicina Generale.

L’ordine stabilito nella graduatoria gravata considera titolo preferenziale il numero delle ore lavorate nella Medicina di servizi, la data del primo incarico, l’anzianità di laurea.

Si tratta di una graduatoria che ad avviso dei ricorrenti "penalizza in modo irreparabile i soggetti che hanno speso oltre 20 anni di anzianità nella Medicina generale, ma che avendo un monte ore limitato nel settore delle Attività Territoriali Programmate sono stati esclusi dalla graduatoria".

Precisano gli stessi ricorrenti che la Medicina dei servizi "rientra in un comparto ove i medici di medicina generale si sono riservati la possibilità di poter operare a tempo pieno..ed hanno effettivamente operato come sostituti trimestrali sulla base della graduatoria della medicina generale."

Ne discende che la graduatoria dalla quale sono stati attinti i medici della Medicina dei servizi è, pertanto, secondo la stessa ricostruzione dei ricorrenti, proprio quella nella quale gli stessi ricorrenti sono oggi inseriti e dalla quale pretendono che ancora oggi vengano attinti i medici da selezionare per gli incarichi da conferire.

La differenza tra le due graduatorie: quella di medicina dei servizi e quella generale dei medici di medicina generale, sta nel fatto che i medici inseriti in quest’ultima sono quelli che hanno scelto o che hanno optato per la medicina dei servizi, offrendo una disponibilità al tempo pieno o come sostituti trimestrali, assicurando, in tal modo maggiore stabilità e garanzia al servizio sanitario per tale branca.

Ora che la Regione, in una più generale ottica di stabilizzazione del rapporto di lavoro precario in atto, abbia preferito attingere ad una graduatoria formata da coloro che avevano offerto, nel periodo precedente, maggiori prestazioni intese come monte ore svolto, sembra al Collegio tutt’altro che illogico o illegittimo, dovendosi tener conto non delle sole aspirazioni dei singoli, ma ancor più delle esigenze dei soggetti pubblici. Non vi è dubbio, allora, che soggetti con una maggiore esperienza attestata da un numero di monte ore svolto nel settore sanitario pubblico possano essere, legittimamente, preferiti dall’Ente pubblico rispetto ad altri professionisti con minore numero di ore di lavoro svolte, atteso che sono i primi a fornire garanzie maggiori sull’esperienza maturata.

Depone in favore della soluzione adottata dalla Regione, del resto, lo stesso argomento addotto dai ricorrenti secondo i quali la possibilità di esercitare la scelta tra la medicina generale e quella dei servizi "è stata penalizzata dalla graduatoria impugnata per quei medici di medicina generale che, per propri impegni o altre motivazioni, non hanno accumulato un notevole monte ore nel comparto della medicina di servizi non sapendo che ciò avrebbe costituito un elemento decisivo nella selezione per le assegnazioni definitive, ma che invece si trovano nei primi posti della graduatoria regionale di medicina generale".

Infatti, "i propri impegni" o le "altre motivazioni" alle quali accennano i ricorrenti testimoniano la differenza delle posizioni considerate e l’impegno relativo con la conseguenza che appare del tutto logico che l’incarico venga assegnato a coloro che hanno scelto, come impegno, quello di garantire un servizio continuativo nella temporaneità e che hanno maturato, a tale riguardo, un monte ore superiore rispetto agli altri medici inseriti nella graduatoria generale.

Quanto all’atto di intervento proposto da altri medici, osserva il Collegio che valgono sia le considerazioni relative all’inamissibilità del gravame che quelle relative alla sua infondatezza. Alcuni degli interventori risultano, infatti, inseriti nella graduatoria impugnata (lettera della Regione Lazio del 4 febbraio 2010) non contestata ex adverso e uno convocato dall’AUSL Roma H ha manifestato il proprio interesse soltanto dopo l’esaurimento della graduatoria gravata.

Il ricorso alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda trattata possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione III quater:

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dai signori nominati in epigrafe con riferimento alla graduatoria che ha trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il rapporto precedentemente in atto; lo respinge relativamente all’ulteriore parte relativa all’impugnativa della graduatoria di coloro che non erano in servizio alla data del 23 marzo 2005.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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