Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Messina emetteva decreto di archiviazione in relazione alle indagini svolte nei confronti di C.G. per il reato di lesioni colpose in danno di D.N.D..

Ricorre per cassazione il D.N. quale parte offesa – tramite il difensore – denunciando violazione di legge per avere il Giudice di Pace pronunciato il provvedimento di archiviazione senza dare atto dell’opposizione depositata nell’interesse della stessa parte offesa il 18 settembre 2009 presso l’ufficio del P.M..

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso che la disciplina dell’archiviazione, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, è contenuta nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17 che prevede un contraddicono esclusivamente cartolare non dissimile da quello previsto, per i giudizi pretorili, anteriormente alla riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, n. 479. Secondo la disciplina previgente, nel caso di reati di competenza del tribunale, il giudice, per il combinato disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2, doveva fissare udienza in Camera di consiglio dando avviso a P.M., indagato e persona offesa e applicando le regole indicate nell’art. 127 c.p.p.. Nel caso di reati di competenza pretorile il contraddicono era invece soltanto cartolare e il giudice provvedeva "de plano" senza fissazione di udienza. Questa procedura semplificata era prevista dall’art. 156 disp. att. c.p.p., comma 2 (abrogato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 54) con il rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 554 c.p.p., comma 2 che non prevedeva la fissazione dell’udienza.

Una procedura analoga è quella prevista dall’art. 17 del testo normativo che disciplina la competenza penale del giudice di pace. La richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, e la persona offesa può presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L’opposizione, a pena di inammissibilità, deve indicare gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie e il giudice provvede "de plano" senza fissazione di udienza. Nulla dice l’art. 17 citato sui rimedi esperibili contro il decreto di archiviazione del Giudice di pace per cui deve ritenersi applicabile – in virtù del disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 che prevede l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili e non essendo il caso in esame previsto tra le eccezioni – la disciplina prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 6 che consente il ricorso in Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, cioè nei casi di violazione del contraddittorio.

Il problema che si pone è dunque quello di verificare se il provvedimento impugnato sia ricorribile perchè adottato con violazione delle regole sul contraddittorio. Non è ovviamente al vaglio di questa Corte il fondamento del provvedimento di archiviazione che, come è noto, non può formare oggetto del ricorso.

Non è neppure in discussione la possibilità che la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione e l’archiviazione del procedimento possano essere contenuti in un unico provvedimento. Ma è fuori dubbio che una dichiarazione di inammissibilità deve pur esservi perchè, diversamente, inutile sarebbe aver previsto la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione se a questa opposizione fosse consentito di non dare alcuna risposta.

Insomma ben può la legge prevedere che il contraddittorio avvenga con modalità esclusivamente cartolari (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 1992, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sulla disciplina legislativa dell’archiviazione pretorile, ritenendo non esistente la violazione del principio del contraddittorio e ritenendo la diversità di disciplina tra procedimenti di competenza del tribunale e del pretore giustificata dai principi di massima semplificazione del procedimento pretorile) ma non può consentire che alle ragioni dell’opponente non venga data alcuna risposta sia pure in termini di inammissibilità.

Così delineata (ed interpretata) la procedura della L. n. 274 del 2000, ex art. 17 risulta fondata la censura di nullità del provvedimento impugnato, sotto il profilo della violazione del contraddittorio con riferimento alla denunciata omessa valutazione della proposta opposizione.

Va innanzi tutto premesso che, per come si rileva dagli atti, la richiesta di archiviazione fu notificata alla parte offesa ed al difensore in data 25-29 luglio 2009 e l’atto di opposizione fu depositato presso l’ufficio del P.M. il 18 settembre 2009: di tal che, dovendo trovare applicazione la regola generale sulla sospensione dei termini nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre (cfr. sul punto Sez. 5, n. 40259 del 22/04/2005 Cc. – dep. 08/11/2005 – Rv. 232468), l’opposizione fu tempestivamente proposta.

Quanto alle formalità del deposito dell’atto di opposizione, correttamente lo stesso fu depositato presso l’ufficio del P.M.; ed invero, ai sensi dell’art. 126 disp. att. c.p.p., incombe al P.M., a seguito della sua richiesta di archiviazione, l’onere di trasmettere al giudice per le indagini preliminari gli atti dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nell’art. 408 c.p.p., comma 3: orbene, appare di tutta evidenza che analoga procedura deve essere seguita anche nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace – in relazione al quale l’archiviazione è disciplinata, come detto, dalla L. n. 274 del 2000, art. 17 – anche in virtù del richiamo alle norme del codice di procedura penale contenuto nell’art. 2 della citata Legge (non rientrando le norme che qui rilevano tra le eccezioni ivi previste).

Ciò posto, deve sottolinearsi che, come dedotto dal ricorrente, il decreto di archiviazione impugnato è formato da un richiamo di stile agli atti e alla richiesta del Pubblico Ministero, senza alcun accenno all’opposizione presentata dalla parte offesa (ed a nulla rilevando l’eventuale omessa o tradiva trasmissione dell’atto di opposizione dall’ufficio del P.M. al Giudice di Pace, non potendo ricadere sulla parte eventuali disfunzioni degli uffici giudiziari).

Orbene, se è vero, come sopra detto, che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace non si ha il meccanismo dell’udienza camerale a seguito dell’opposizione della persona offesa, è pur vero che il Giudice di pace è comunque tenuto a pronunciarsi motivatamente sulla opposizione. E’ cioè "necessario che il Giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell’opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell’opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio" (sez. 4, n. 32130 del 21/04/2004, Tarpi). Il principio, che prende le mosse dalle affermazioni di questa Corte in S.U. n. 2 del 14/02/1996, Testa (secondo cui l’omessa considerazione dell’opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o addirittura maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, configurando vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) è oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte; in tal senso, "ex plurimis", oltre a Sez. 4, Tarpi, già citata: sez. 5, n. 23218 del 09/03/2005, Reginella; Sez. 5, n. 28149 del 04/07/2005, Tedesco; Sez. 5, n. 40276 del 19/09/2005, Berdini; Sez. 5, Sentenza n. 46792 del 25/10/2005, Moretti.

L’omesso esame da parte del Giudice di Pace dell’opposizione del D. N. alla richiesta di archiviazione del P.M., ha determinato dunque, sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, violazione del contraddittorio cartolare disciplinato dalla L. n. 274 del 2000, art. 17 per i reati di competenza del Giudice di Pace, deducibile con il ricorso per cassazione, in applicazione del condivisibile principio secondo cui "la omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell’atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, da luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione" (in termini, "ex plurimis", Sez. 5, n. 43755 del 06/11/2008 Cc. – dep. 21/11/2008 – Rv. 241803).

Conclusivamente, l’impugnato provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Messina per quanto di competenza nell’osservanza del principio di diritto innanzi enunciato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Messina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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