Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6863 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona applicava a T.G., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di giorni dieci di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, convertendo la pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente pari ad Euro 800,00 di ammenda, e disponeva la sospensione della patente di guida del T. per il periodo già stabilito dal Prefetto con il decreto in atti; quanto al calcolo effettuato per addivenire alla pena applicata, il giudicante, seguendo l’accordo intercorso tra le parti, muoveva dalla pena base di giorni 21 di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, e, pervenendo ad una pena di giorni 14 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda per la diminuzione per le attenuanti generiche (peraltro errando, quanto alla pena pecuniaria, avendo operato una diminuzione eccedente la misura di un terzo), operava poi, per la scelta del rito, la diminuzione della metà.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia il quale ha dedotto violazione di legge sotto plurimi profili: a) pena illegale, avendo il giudicante applicato la diminuzione della metà della pena per la scelta del rito e non di un terzo come stabilito dalla legge;

b) avrebbe altresì errato il Tribunale nel determinare la durata della sospensione della patente di guida dell’imputato con riferimento al periodo già stabilito dal Prefetto in sede amministrativa, e non con valutazione autonoma.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, relativamente ad entrambe le censure dedotte. Quanto al primo motivo di ricorso, è appena il caso di ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito, ormai da tempo ed anche con l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, che "la locuzione diminuita fino ad un terzo contenuta nell’art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo" (così Sez. Un. n. 6179/90, RV. 184165).

Parimenti fondata è la seconda censura. Per quel che riguarda i criteri che il giudice penale (anche in sede di patteggiamento) deve seguire per la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti enunciato il seguente principio di diritto: il giudice penale nel determinare la durata non può tener conto, per la differenza di finalità e presupposti che distingue i relativi provvedimenti, del periodo in cui la sospensione della patente è stata provvisoriamente disposta dal Prefetto;

tuttavia, poichè riferiti al medesimo fatto, detti periodi di sospensione non sono cumulabili, bensì complementari, con la conseguenza che il Prefetto organo deputato per legge all’esecuzione amministrativa accessoria, deve obbligatoriamente provvedere in tale sede alla detrazione del periodo di sospensione eventualmente presofferto, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’aautorità giudiziaria procedente (Sez. Un. 13 novembre 2000, ric. Carboni, RV. 217020).

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per il corso ulteriore.

Appare opportuno sottolineare che l’annullamento va disposto senza rinvio in quanto il Collegio, in adesione ad un principio ripetutamente affermato da questa Corte, ritiene che il patto intervenuto tra le parte in ordine ad una pena illegalmente determinata non possa sopravvenire alla declaratoria di nullità.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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