T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– sulla questione dell’interpretazione dell’art. 32 l. 286/98, nel testo modificato dalla novella della l. 94/2009, le prime pronunce giurisprudenziali degli organi di giustizia amministrativa sono nel senso che i soggetti diversi dai figli conviventi debbano essere in possesso dei requisiti della permanenza triennale con progetto di integrazione sociale biennale che nel caso in esame il ricorrente non possiede (cfr. Tar Veneto 2720/10: Alla luce della nuova legge 15 luglio 2009 n. 94 per poter trasformare un permesso per minore età o affidamento in un permesso ad altro titolo è necessario che il minore sia stato comunque ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e per il quale l’ente gestore dei progetti garantisca e provi con idonea documentazione, che, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1bis, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni),

– sulla questione di diritto transitorio dei soggetti entrati in Italia prima dell’entrata in vigore della l. 94/09, ma con domanda di permesso di soggiorno ex art. 32 presentata dopo la modifica della legge stessa, l’unica possibile ricostruzione in diritto depone nel senso dell’applicabilità ad essi delle previsioni della novella,

– ogni provvedimento amministrativo, infatti, deve essere emesso sulla base delle norme vigenti nel momento in cui il procedimento amministrativo viene aperto (potendosi al più discutere sulla rilevanza delle modifiche che intervengono tra il momento in cui è presentata la domanda ed il momento in cui l’amministrazione provvede),

– il procedimento amministrativo aperto dall’interessato con la domanda di permesso ex art. 32 si è svolto interamente sotto il vigore della nuova legge (la domanda è stata presentata il 3. 11. 2010, il provvedimento impugnato è del 17. 12. 2010),

– la difesa del ricorrente imposta tutto il ricorso sull’applicabilità delle norme pregresse, ma questo comporterebbe una ultrattività (soggettiva) della norma più favorevole che non trova agganci in alcuna previsione costituzionale,

– la relativa novità della questione di diritto giustifica la compensazione delle spese,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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