Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6830 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 novembre 2009 il G.U.P. del Tribunale di Mantova dichiarava C.A. colpevole delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000.00 di multa, nonchè al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

C.A. era accusato di avere illecitamente detenuto grammi 28 circa di sostanza stupefacente tipo eroina dalla quale erano ricavabili 68 D.M.S., che, per quantità e per le circostanze dell’azione, appariva destinata ad uso non esclusivamente personale, con la recidiva specifica, reiterata.

Avverso la decisione del G.U.P. del Tribunale di Mantova la difesa del C. proponeva appello.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21.05.2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta equivalente alla recidiva, riduceva la pena inflitta al C. ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa; revocava la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituiva quella dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione per anni cinque; confermava nel resto.

Avverso la predetta sentenza C.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Motivi della decisione

C.A. ha censurato la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all’art. 133 c.p. per il mancato contenimento della pena nei minimi edittali previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con conseguente eccessiva severità della pena comminata.

Il proposto motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello di Brescia ha ritenuto la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, equivalente alla contestata recidiva specifica, reiterata. Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale ha fatto correttamente riferimento alla pena prevista dall’art. 73, comma 1 e non già a quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Essendo stata la pena base stabilita in anni sei ed Euro 27.000 di multa, diminuita per la scelta del rito in anni quattro ed Euro 18.000 di multa, la pena è stata contenuta nei minimi edittali.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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