T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di condanna GUP Tribunale Brescia irr. il 2 gennaio 2010 alla pena di mesi otto di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti;

– che tale pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., è di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, con soluzione normativa giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148;

– che pertanto si deve provvedere così come in dispositivo, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come appresso;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna J.M. a rifondere all’amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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