Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6829 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Fermo per rispondere del reato di lesioni personali colpose in danno di V.M. e F.V., commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il Giudicante pronunciava declaratoria di improcedibilità nei confronti dell’imputato per difetto della querela, e dava conto del suo convincimento osservando che: 1) la sottoscrizione della dichiarazione di querela non risultava autenticata da procuratore speciale, 2) la querela stessa non era stata presentata da soggetto munito di procura speciale. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, deducendo violazione di legge; ad avviso del ricorrente le formalità per la presentazione della querela sarebbero state pienamente osservate posto che: a) nell’epigrafe della dichiarazione di denuncia-querela le parti offese avevano personalmente formalizzato la nomina di fiducia dell’avvocato Ippoliti eleggendo anche domicilio presso il di lui studio; b) in calce all’istanza di punizione del denunciato, le stesse parti offese avevano apposto la propria sottoscrizione seguita dalla formula rituale "v.to per autentica" aggiunta dal difensore; c) a nulla rilevava che l’atto di querela era stato depositato da soggetto privo di procura speciale perchè per il conferimento dell’incarico del deposito della querela non sarebbero previste particolari formalità ben potendo lo stesso essere affidato anche oralmente.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Quanto alla autentica della sottoscrizione del querelante, nella concreta fattispecie, per come risulta chiaramente dagli atti (con particolare riferimento a quelli indicati dal ricorrente P.G.), nell’epigrafe dell’atto di querela era stata esplicitamente formalizzata la nomina del difensore di fiducia (avv. Ippoliti), confermata anche dalla elezione di domicilio presso lo studio del medesimo legale, il quale aveva altresì provveduto ad autenticare le sottoscrizioni delle parti offese in calce all’istanza di punizione del denunciato apponendo la rituale formula "v.to per autentica".

Deve dunque ritenersi pienamente osservata la formalità dell’autentica della sottoscrizione, non essendo richiesta a tal fine alcuna procura speciale, come peraltro precisato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 26549 del 11/07/2006 Ud. – dep. 28/07/2006 – Rv. 233974): "In tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia)".

Per quel che riguarda la presentazione dell’atto di querela, è sufficiente evocare il consolidato, e condivisibile, indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui la querela munita di sottoscrizione apposta dal proponente e ritualmente autenticata "può essere depositata da un qualsiasi incaricato e non necessariamente dal difensore del querelante; inoltre, per il conferimento di detto non sono previste forme particolari, essendo sufficiente anche quello dato oralmente" ("ex plurimis", Sez. 5, n. 16564 del 12/01/2010 Ud. – dep. 29/04/2010 – Rv. 246861; conf. Sez. 2, n. 2623 del 09/12/2003 Ud. – dep. 26/01/2004 – Rv. 227310).

L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio al Giudice di pace di Fermo (altro magistrato) che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Fermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *