T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 294 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorso è stato notificato il 25.11.2010 e il deposito dello stesso presso la Segreteria della Sezione è avvenuto il 31.12.2010, vale a dire oltre il termine perentorio di 30 giorni dal perfezionarsi dell’ultima notifica dettato dall’art. 45 del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 cod. processo amministrativo;

Considerato che il gravame va dunque dichiarato inammissibile per decadenza, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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