Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6827 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 luglio 2008 il Tribunale di Massa dichiarava R.R. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di F.P. e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Al R. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 per avere cagionato il decesso di F.P., in particolare, percorrendo a bordo del proprio autocarro l’autostrada (OMISSIS), con direzione di marcia (OMISSIS), giunto in prossimità di una curva ad ampio raggio, tamponava l’autovettura condotta da F.P., che stava procedendo a velocità ridotta sulla corsia di sorpasso, agendo con colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia e con colpa specifica, consistita nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e precisamente dell’art. 141 C.d.S., commi 1 e 2 e art. 149 C.d.S., comma 1.

Avverso la decisione del tribunale di Massa ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Genova in data 10.02.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal tribunale di Massa e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la predetta sentenza R.R., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) Erronea applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 589 c.p., comma 2 e art. 42 c.p.;

motivazione contraddittoria e illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) risultante da atti del processo specificatamente indicati.

Secondo il ricorrente la Corte di appello di Genova avrebbe affermato la sua responsabilità, senza compiere un attento vaglio dell’elemento soggettivo del reato contestatogli, in particolare male interpretando i criteri di prevedibilità ed evitabilità dell’evento che, soli, possono fondare una responsabilità a titolo di colpa.

In particolare la condotta da lui tenuta sarebbe stata sempre conforme ai precetti generali di prudenza e diligenza, oltre che aderente alle prescrizioni sancite dal Codice della Strada a fronte, invece, dell’improvviso ed imprevedibile comportamento posto in essere dalla vittima, la cui vettura era ferma o quasi (procedendo ad un massimo di 20 chilometri orari) su di una corsia di sorpasso autostradale, avendo addirittura la quinta marcia inserita. Rilevava il ricorrente che tale condotta imprevedibile tenuta dalla vittima poteva trovare una spiegazione nella sussistenza di un possibile malore da cui la stessa sarebbe stata colta nel momento precedente all’impatto, ma che tale dubbio non aveva potuto essere risolto a causa della circostanza che, nonostante la richiesta della difesa del ricorrente, non era stato effettuato l’esame autoptico sul corpo della vittima. 2) Erronea applicazione della legge penale, in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 62 c.p., n. 6. Secondo il ricorrente erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza dell’attenuante de qua sulla base della considerazione che il risarcimento integrale del danno sarebbe avvenuto nella fattispecie di cui è processo per via transattiva. Secondo il ricorrente infatti tale transazione aveva completamente soddisfatto le persone aventi titolo al risarcimento che, per tale ragione, non si sono costituite parte civile.

Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti individua correttamente i motivi di colpa sussistenti in capo all’imputato, con particolare riferimento al mancato rispetto della distanza di sicurezza,alla mancata regolazione della velocità in funzione delle condizioni di luogo e della possibilità di evitare incidenti o tamponamenti, alla mancata effettuazione di una manovra di emergenza. Esprime quindi, con logica e congrua motivazione, un giudizio positivo sull’esistenza del nesso causale tra la condotta di guida del R. e il decesso di F. P., dal momento che egli aveva violentemente tamponato l’autovettura della vittima, procedendo sulla corsia di sorpasso ad una velocità rilevante, anche se non superiore al limite vigente in autostrada di circa 120 chilometri orari. La Corte territoriale evidenziava quindi correttamente che, se anche l’autovettura della vittima fosse stata ferma, come sostenuto dal ricorrente, egli non si sarebbe comunque attenuto alle norme di prudenza che impongono una distanza dal veicolo che precede ed una velocità del mezzo condotto tale da consentire tempestivamente l’arresto del veicolo. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, infatti, correttamente non ha ritenuto applicabile l’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, dal momento che, nella fattispecie di cui è processo, ciò che risulta è solo una avvenuta transazione e il giudice non è stato pertanto posto in grado di verificare se il danno è stato completamente risarcito, circostanza che deve essere verificata al fine del riconoscimento di tale circostanza attenuante. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *