Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6826 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 31 ottobre 2008 il Tribunale di Massa – sezione distaccata di Pontremoli assolveva D.S.F., ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, con la formula per non aver commesso il fatto, dai reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7.

Al D.S. era stato contestato di non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi, dopo avere causato un incidente stradale, mentre era alla guida della sua autovettura, in cui rimaneva coinvolto il motociclista P.A., il quale riportava lesioni giudicate guaribili in giorni cinque e di non avere ottemperato all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente all’infortunato.

Avverso la predetta statuizione proponeva appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 4 febbraio 2010,in riforma della sentenza. L’emessa nel giudizio di primo grado, condannava l’imputato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza il D.S., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) e 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7. Rilevava sul punto il ricorrente che gli elementi acquisiti nei due gradi di giudizio non consentivano di ritenere sussistente l’elemento psicologico con riferimento ai reati contestati; in particolare le circostanze così come rappresentate, in cui sarebbero state poste in essere le condotte contestate da parte dell’agente, non apparivano tali da far emergere in maniera univoca la causazione di un incidente con danno alle persone. Non erano infatti emerse circostanze da cui poter desumere che il D.S. fosse consapevole del fatto che vi fossero feriti da soccorrere. Non vi era in atti alcun referto o certificato medico che attestasse la necessità di prestare assistenza alla persona offesa e il P. stesso aveva dichiarato sia in primo che in secondo grado di essersi, subito dopo l’urto, posto all’inseguimento della macchina condotta dall’imputato, la qual cosa confermerebbe la circostanza che il medesimo non aveva alcuna necessità di essere soccorso.

3) e 4) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62 bis c.p. e in relazione agli artt. 163 e 164 c.p. e difetto di motivazione su tali punti.

Rilevava il ricorrente che la Corte territoriale aveva fornito, in merito a tali punti, una motivazione del tutto inadeguata, limitandosi a fare riferimento, sia per negare la concessione delle attenuanti generiche, sia per negare la concessione dei doppi benefici di legge, al comportamento tenuto nell’occasione dall’imputato ed alla presenza di un precedente per ricettazione da cui lo stesso risulta gravato.

I proposti motivi di ricorso sono infondati.

Il ricorrente infatti ha ammesso di non essersi fermato e di non avere prestato soccorso all’infortunato P.A., ma si è giustificato in quanto ha affermato di non essersi reso conto di avere provocato un incidente stradale con danni alle persone.

Tanto premesso si osserva che la sentenza impugnata ben evidenzia che, all’interno della cassa di risonanza rappresentata dall’abitacolo dell’autovettura condotta dall’odierno ricorrente, era inevitabile la percezione del contatto tra la stessa e il ciclomotore condotto dal P.. I giudici della Corte territoriale hanno poi correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa P.A., che non ha mostrato animosità nei riguardi dell’imputato, dal momento che non si è neppure costituita parte civile, e si è limitata a descrivere il comportamento dello stesso, il quale, dopo avere effettuato un sorpasso in una curva priva di visibilità, si è allontanato dal luogo del sinistro senza minimamente curarsi delle conseguenze del suo comportamento estremamente imprudente.

Corretta e congrua è poi la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge, avendo i giudici della Corte territoriale evidenziato il deplorevole comportamento tenuto dall’imputato, unitamente alla sua non incensuratezza (risulta gravato da un precedente per ricettazione) e alla circostanza che egli, avendo già violato la normativa stradale (risulta avere due precedenti specifici, sebbene depenalizzati) appare avere una personalità rivolta a non conformarsi a tale normativa.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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