T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 292 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha presentato in data 26 maggio 2008 istanza alla Prefettura di Cremona per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 1.12.2010 e depositato il 14.12.2010, S.Y.B. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 18.1.2011, l’Amministrazione ha prodotto la nota in data 4.1.2011 del Ministero dell’Interno, con la quale è stato partecipato che in data 27.12.2010 si è proceduto a predisporre il decreto di conferimento della cittadinanza, trasmesso alla firma degli organi competente, sicché è cessata la materia del contendere.

Alla camera di consiglio del 9.2.2010, il legale del ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse al ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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