T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 291 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente propone azione avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla propria domanda di attribuzione della cittadinanza italiana, presentata il 21 agosto 2008 (doc. ricorrente allegato al ricorso);

che, come ritenuto dalla Sezione con propria sentenza 22 ottobre 2010 n°4113, la questione appartiene alla competenza di questo TAR, e per esso di questa Sezione staccata, in quanto "a differenza del provvedimento di attribuzione della cittadinanza, che produce l’attribuzione dello status civitatis (e quindi i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una regione), il mero comportamento inerte sulla domanda di cittadinanza produce effetti soltanto processuali (in quanto legittima alla domanda ex art. 31 c.p.a.), che non consentono di sottrarlo alla regola generale di attribuzione della competenza ex 13, co. 1, secondo periodo" del c.p.a.;

che per altro verso, come ritenuto da TAR Umbria 9 ottobre 2008 n°597, il termine per ricorrere avverso il silenzio rifiuto ha natura processuale e quindi è soggetto alla relativa sospensione feriale, sì che nella specie il ricorso è tempestivo;

che a fronte dell’incontestata inerzia sull’istanza nei termini prescritti va provveduto come da dispositivo, mentre le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza presentata il 21 agosto 2008 da S.S. nato in India il 10 maggio 1963 per ottenere la cittadinanza italiana;

ordina all’amministrazione medesima di provvedere sulla istanza in parola nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

condanna l’amministrazione intimata a rifondere a S.S. le spese di lite, spese che liquida in Euro 1.000, oltre contributo unificato e accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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