Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6824 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8 giugno 2007 il GIP del Tribunale di Savona applicava a V.F. la pena di anni tre di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti (hashish), con la concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti sulla recidiva, quest’ultima ritenuta "semplice", così come precisato in dispositivo, a fronte di una contestazione di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale secondo la formulazione del capo di imputazione. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona deducendo i seguenti motivi: a) a carico del V. risultano due condanne per delitto – una delle quali per violazione della legge sugli stupefacenti – riportate nel corso degli anni 2003 e 2004, per cui sussisterebbero i presupposti per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; b) siffatta condizione soggettiva sarebbe stata quindi ostativa alla definizione del procedimento con il rito del c.d. "patteggiamento allargato", non essendo richiesta la "dichiarazione" della recidiva qualificata, dovendo ritenersi sufficiente che siffatta circostanza sia (come avvenuto nel caso di specie) contestata; c) vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudicante ancorato il proprio convincimento in proposito alla condotta processuale tenuta dall’imputato ed alla necessità di adeguare la pena al fatto, pur in presenza di un atteggiamento dell’imputato caratterizzato dal deciso diniego di qualsiasi responsabilità, nonostante l’arresto in flagranza, e di un fatto di non trascurabile entità avendo lo stesso giudicante escluso la configurabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avuto riguardo al dato ponderale dello stupefacente illecitamente detenuto ed alla reiterazione dell’attività di spaccio.

Ricorre altresì l’imputato denunciando violazione di legge sul rilievo che il GIP avrebbe omesso di verificare l’eventuale sussistenza di una causa non punibilità. Per quel che riguarda il ricorso del P.M., va rilevata la fondatezza della censura concernente la statuizione in ordine alla recidiva.

Mette conto sottolineare che, a fronte della formale contestazione a carico del V. della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il giudicante, recependo l’accordo raggiunto in proposito tra le parti, ha assertivamente ritenuto configurabile, dandone atto solo in dispositivo, la recidiva "semplice", senza indicare in alcun modo, neppure sinteticamente, le ragioni di tale statuizione che ha determinato la modificazione dell’imputazione:

l’illegittimità della statuizione stessa – in quanto del tutto priva di motivazione – travolge l’intero accordo, che prevedeva la configurabilità della "recidiva semplice", e comporta quindi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per quanto di competenza: di tal che, risulta del tutto superfluo l’esame della doglianza avente ad oggetto il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Per completezza argomentativa talune precisazioni peraltro si impongono in tema di recidiva e "patteggiamento allargato", nonchè di giudizio di comparazione tra attenuanti e recidiva. Come affermato nella giurisprudenza di legittimità, ed ormai più volte ribadito, anche alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale in materia, è compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dall’art. 99 c.p., primi quattro commi e quindi anche nei casi di recidiva reiterata (rimane esclusa l’ipotesi "obbligatoria" del comma 5), quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. All’esito di tale verifica al giudice è consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo aumento della sanzione. Dunque, la recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, opera, nella disciplina codicistica come risultante dalle modifiche introdotte con la L. n. 251 del 2005, quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole di natura facoltativa, nel senso che è consentito al giudice, all’esito delle valutazioni di cui si è detto, motivatamente escluderla e considerarla tamquam non esset ai fini sanzionatori, non potendo dirsi sufficiente che dal certificato penale emerga una pluralità di condanne (in tal senso, "ex plurimis",Sez. 1A, 8.10.2009, Costagliela, rv 245521). Ne deriva che:

a) qualora la verifica effettuata dal giudice si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una "più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo", la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi e dunque, nell’ipotesi di recidiva reiterata, l’aumento della pena base nella misura fissa indicata dall’art. 99 c.p., comma 4, il divieto imposto dall’art. 69 c.p., comma 4, di prevalenza delle circostanze attenuanti nel giudizio di comparazione, il limite minimo di aumento per la continuazione stabilito dall’art. 81 c.p., comma 4, l’inibizione dell’accesso al c.d. "patteggiamento allargato" di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis. In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che "accertata" nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certificato del casellario), "ritenuta" dal giudice ed "applicata", determinando essa l’effetto tipico di aggravamento della pena; b) qualora invece la recidiva reiterata sia esclusa, essa non è più ricompresa nell’oggetto della valutazione del giudice ai fini della determinazione della pena e dunque, non essendo stata "ritenuta", neppure entra a comporre la materia del giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p., di talchè resta inoperante, proprio per la mancanza dell’oggetto, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti imposto dal quarto comma del medesimo articolo, e restano altresì inoperanti tutti gli altri limiti e divieti riconducibili alla (ritenuta ed applicata) recidiva reiterata.

Mette conto sottolineare infine che "l’esclusione ex ante della recidiva reiterata ad opera del giudice del "patteggiamento allargato" consente l’accesso al rito speciale dell’imputato al quale la circostanza aggravante sia stata contestata, poichè dalla ritenuta inidoneità della ricaduta nel delitto a determinare, di per sè, un aumento di pena per il fatto per cui si procede discende, altresì, l’inoperatività della clausola di esclusione contenuta nell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis", così come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nell’occasione, hanno avuto modo di enunciare il principio di diritto così massimato: "Ai fini dell’interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99 c.p.p., comma 4, non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata" (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. – dep. 05/10/2010 – Rv. 247840).

Quanto al ricorso dell’imputato, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alle dedotte doglianze, lo stesso deve ritenersi assorbito in conseguenza dell’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica, ritenuto assorbito quello di V.F., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.

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