Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2011, n. 7773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.= La Banca Popolare di Luino e di Varese spa. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Varese, V.T. e la società per azioni Quirino, nonchè la Banca Commerciale Italiana spa. per ottenere l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto costitutivo di tale società e dell’atto di vendita del 20 maggio 1994 con il quale la V. aveva venduto alla società Quirino un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), in via subordinata chiedeva che tale atto venisse revocato e venisse ordinata la riduzione delle ipoteche iscritte dalla Banca Commerciale italiana sui beni della V. e in via ulteriormente gradata che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della società Quirino.

Si costituivano in giudizio con atti separati: 1) V. T., 2) la società Quirino; 3) la Banca Commerciale italiana, interveniva volontariamente la società per azioni Cariplo. Il Tribunale di Varese con sentenza non definitiva dichiarava la simulazione assoluta del contratto di vendita stipulati dalla V. e società Quirino, rigettava la domanda di garanzia proposta da quest’ultima società, dichiarava la legittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla fianca attrice e dalla Banca Commerciale italiana. b) Proponeva appello la società Quirino che chiedeva l’integrale riforma della sentenza con il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti. Si costituivano in giudizio: 1) la Banca Popolare Commercio & Industria quale interveniente e successore a titolo particolare del diritto controverso. 2) la Società cooperativa a.r.l. Banche Popolari Unite che aveva incorporato per fusione la Banca Popolare di Luino e Varese 3) la società per azioni IntesaBci Gestione crediti, in proprio in quanto cessionaria dei crediti già facenti capo alla Banca Commerciale italiana incorporata per fusione dalla Banca Intesa Bci spa. nonchè nella qualità di procuratore della IntesaBci spa. che aveva incorporato oltre la Banca commerciale italiana anche la Cariplo. 4) la Banca Popolare di Luino e di Varese.

Non si costituiva in giudizio l’appellata V.T. che veniva dichiarata contumace. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 835/05 rigettava l’appello proposto dalla società Quirino. A sostegno di questa decisione la Corte territoriale osservava che: a) la pesante situazione debitoria della venditrice all’epoca della stipula del contratto (era debitrice nei confronti della Banche di oltre 19 miliardi per fideiussioni rilasciate in favore della società Burro Lago di Monate spa già in difficoltà finanziaria) b) l’inadeguato e sottostimato valore attribuito dalle parti al compendio immobiliare oggetto del contratto di vendita (prezzo indicato di un miliardo 35 milioni a fronte del valore di mercato di 2 miliardi e 600 milioni) c) le modalità del pagamento concordate nel contratto, d) l’incontroverso rapporto di parentela tra la venditrice e l’amministratore della neo costituita società Quirino; erano tutti fatti, che valutati singolarmente e nel loro complesso inducevano, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 2729 cod. civ., a fondare, in modo tranquillante, la prova per presunzioni della simulazione assoluta della vendita. c) Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società Quirino per un motivo consegnato ad un atto di ricorso notificato il 18 luglio 2005. Resiste Intesa Gestione Crediti spa. (nuova ragione sociale di IntesaBci Gestione Crediti, spa) in proprio e quale mandataria di Banca Intesa spa con atto di controricorso notificato l’11 ottobre 2005. Non risultano costituiti nè la Banca popolare di Luino e di Varese spa. nè Banche Popolari Riunite soc. coop. a.r.l., nè la Banca Popolare Commercio & Industria spa. nè V. T..
Motivi della decisione

1.= Con il primo e unico motivo la società Quirino lamenta:

Violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c. nella parte in cui la sentenza del Giudice d’Appello ha erroneamente affermato che la richiesta dell’ordine di esibizione dei propri libri sociali da parte dell’appellante Quirino costituisce istanza istruttoria inammissibile. La Corte di Appello di Milano, secondo la ricorrente, avrebbe "erroneamente affermato, con ciò fraintendendo la volontà espressa dall’odierna ricorrente di fornire documentazione comprovante il pagamento dell’intero prezzo corrisposto per la vendita de qua, qualora le sue affermazioni fossero state contestate dall’attrice nel giudizio di primo grado, che la richiesta dell’ordine di esibizione dei propri libri sociali da parte dell’appellante Quirino costituisce istanza istruttoria inammissibile. E’ di tutta evidenza – scrive il ricorrente – che diverso è il discorso in ordine ad una circostanza non contestata ex adverso e quindi pacifica, rispetto a quanto affermato in sentenza di secondo grado a tenore della quale l’odierna ricorrente avrebbe invece insistito "nella richiesta di esibizione dei propri libri sociali". 1.1.= Il ricorso è inammissibile non solo perchè privo del carattere di autosufficienza (la ricorrente si è limitata a trascrivere le conclusioni rassegnate dalle parti costituite e a riportare il decisum della sentenza resa in grado di appello) ma, e soprattutto, perchè non contiene alcuna indicazione in merito agli articoli di legge che la sentenza della Corte territoriale – si ritiene – abbia violato e ad un tempo perchè non esplicita le ragioni giuridiche per le quali la decisione impugnata sia in contrasto con la legge, nè svolge argomenti dal cui insieme sia consentito desumere quali norme e principi di diritto siano stati violati.

1.2 = La normativa che disciplina il ricorso per cassazione, per quanto qui può riguardare, risponde essenzialmente a tre principi:

a) al principio di autosufficienza ( art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) b) al principio della specificità, completezza dei motivi (art. 366, n. 4) al principio dell’indicazione della legge o della norma di legge violata. a) L’art. 366, comma 1, n. 3 precisa che il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, deve contenere una sommaria esposizione dei fatti della causa. Tale requisito, volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio, può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. per tutte sent. Sez. unite 11653 del 18/05/2006). b) l’art. 366 c.p.c., n. 4 richiede, altresì, che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza abbiano i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla sentenza impugnata. Non soddisfa tale requisito il ricorso per cassazione (come quello in esame) che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento. c) Ed ancora, ai sensi della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica gli articoli di legge che si assumono violati, purchè, nel chiedere la cassazione per il motivo di violazione di norma di diritto, il ricorrente indichi per quale aspetto la decisione è in contrasto con una norma di legge ed avrebbe perciò potuto essere diversa, spettando poi alla Corte di verificare la conformità della decisione della questione alla norma che avrebbe dovuto esservi applicata.

1.3.= Il motivo è inammissibile anche per carenza di interesse perchè la Corte di appello di Milano ha correttamente dichiarato inammissibile la richiesta, nel giudizio di merito, dell’ordine di esibizione dei propri libri sociali ai sensi degli artt. 165, 166 e 184 c.p.c. dato che i documenti che appertengono alla stessa parte che intende utilizzarli e che ne abbia la disponibilità vengono acquisiti agli atti del processo con il mezzo della produzione spontanea.

In definitiva, il ricorso va rigettato perchè inammissibile. Le spese seguono la i soccombenza che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, a favore della società Intesa Gestione crediti s.p.a., che liquida in Euro 5000,00, oltre a Euro 200,00 per spese e oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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