T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 281 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso principale il ricorrente impugna la deliberazione 11. 12. 2008 con cui il Consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere ha adottato il PGT perché asseritamente lesiva dei propri legittimi interessi.

Con questa delibera sarebbe stata, infatti, modificata da "spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport" ad "area agricola" la destinazione di un ampio appezzamento di terreno di proprietà del ricorrente, in cui lo stesso mantiene una pista per effettuare attività (non si comprende dal ricorso se vere e proprie gare) di motocross.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna anche la deliberazione 11. 6. 2009 con cui è stato approvato definitivamente il PGT riproponendo i medesimi motivi di censura.

Si costituiva in giudizio il Comune di Castiglione delle Stiviere, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la destinazione agricola impressa all’area dal PGT si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo costringendo il ricorrente a dismettere l’attività di gestione della pista da motocross;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la decisione dell’amministrazione non sarebbe adeguatamente motivata e non troverebbe riscontro nella valutazione corretta dei luoghi che non consentono alcuna attività agricola;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per sviamento di potere perché la destinazione d’uso dell’area sarebbe stata cambiata non per esigenze di interesse pubblico generale, ma per tutelare un attiguo insediamento residenziale che si era lamentato della rumorosità della pista per il motocross.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 26. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

II. Nel primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la destinazione agricola impressa all’area dal PGT si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo in quanto costringe il ricorrente a dismettere l’attività di gestione della pista da motocross.

Nella sua memoria conclusionale il Comune osserva che l’ampio appezzamento di terra e bosco del ricorrente era in realtà classificato dal precedente strumento di piano come "spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport", e quindi non era destinato ad una attività economica privata quale quella che avrebbe impiantato il ricorrente; il Comune aggiunge anche che nella sua conformazione attuale la pista di motocross viene comunque salvata dalla previsione del piano di cui il PGT non impone la dismissione.

In realtà, a prescindere dalla permanenza della pista, il motivo è comunque infondato già in diritto. I vincoli che impongono l’indennizzo sono quelli di carattere espropriativo, non quelli di natura meramente conformativa; in un caso, quale quello in esame, in cui il Comune si è limitato a prescrivere per l’area del ricorrente una destinazione di zona senza localizzarvi alcuna futura opera pubblica, versiamo nell’ambito di attività di mera zonizzazione che, in base alla giurisprudenza che si è formata dopo la sentenza Corte Cost. 179/99, costituisce esercizio di potere conformativo non suscettibile di generare obblighi di indennizzo (da ultimo CdS, IV, 2372/2010: Non hanno carattere espropriativo, ma solo conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza ed all’obbligo dell’indennizzo, tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali: quindi il vincolo di inedificabilità a tutela di una strada esistente, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo d’inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde, ecc.).

III. Nel secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la decisione dell’amministrazione non sarebbe adeguatamente motivata e non troverebbe riscontro nella valutazione corretta dei luoghi, in quanto l’area non avrebbe alcuna potenzialità agricola.

In realtà, è noto che, per giurisprudenza straripante, "le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e sono, per ciò stesso, attaccabili solo per errori di fatto, ovvero per abnormità e irrazionalità delle stesse. In ragione di tale discrezionalità l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano "impostazione del piano" (CdS, IV, 18 gennaio 2011, n. 352).

Ed è noto altresì, anche qui per giurisprudenza straripante, che "la classificazione di un’area ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, una siffatta destinazione potendo trovare la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni. Così, la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area ben può essere funzionale all’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, di per sé idoneo, quest’ultimo, a compromettere i valori paesaggistici della zona. Di qui il carattere non nemmeno abnorme né irrazionale della scelta di classificare l’area dell’appellante come agricola boscata, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione di assicurare all’ambiente naturale dei luoghi in questione, quale bene pubblico di rango costituzionale (cfr Cass Sez. III, 10/10/2008 n. 25010) una più adeguata tutela; e ciò a maggior ragione allorché i luoghi siano già contrassegnati da fenomeni di significativa urbanizzazione" (sempre CdS, IV, 18 gennaio 2011, n. 352).

In ogni caso, è anche da aggiungere che nel caso in esame il ricorrente non si può proprio dolere di un difetto di motivazione perché la questione della pista da motocross che egli ha creato nell’area collinare in esame (un’area che il difensore del Comune ci ricorda essere sottoposta a vincolo di tutela paesistica ed inserita in un Parco agricolo di interesse sovracomunale) è stata oggetto di esame specifico in sede di pianificazione e di apposita valutazione da parte dell’amministrazione comunale perché molte lamentele erano giunte dalla vicina frazione di Astore sull’utilizzo di questa area come pista per il motocross.

Nel piano dei servizi c’è un paragrafo apposito destinato alle criticità generate da quest’area, in cui si scrive: "la presenza nel cuore del Parco (…) di un impianto sportivo in cui si svolge attività sportiva motoclicistica, ritenuta un elemento di degrado e di compromissione paesaggistica ed ambientale, in quanto causa di una parziale perdita dei caratteri paesaggistici identitari storicamente acquisiti della zona (attraverso disboscamenti, sbancamenti e movimenti di terreno), ed il mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi, e non solo da parte della specie umana (inquinamento acustico dovuto alla forte intensità delle emissioni sonore) (…)".

Ed, in questo contesto, a nulla rileva che la pista fosse o meno presente da prima del piano di lottizzazione 136/03, perché la circostanza non incide in alcun modo nel ragionamento che si svolge in questa sentenza perché comunque non crea alcun affidamento qualificato in favore del ricorrente (affidamento che sarebbe, in ogni caso, superato dalla specifica indicazione delle circostanze ostative alla conservazione della pista da motocross rinvenibile nei documenti di piano).

In definitiva, tutto si può censurare, tranne che non vi sia stata una motivazione specifica alla scelta (di cambiare la destinazione di zona dell’area) effettuata dall’amministrazione comunale (motivazione specifica che, peraltro, come precisato sopra, non sarebbe stata neanche necessaria).

IV. Nel terzo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per sviamento di potere perché la destinazione d’uso dell’area sarebbe stata cambiata non per esigenze di interesse pubblico generale, ma per tutelare un attiguo insediamento residenziale che si era lamentato della rumorosità della pista per il motocross.

In realtà, come si è spiegato prima, leggendo i documenti di piano si comprende che il Comune ha inteso tutelare non solo coloro che risiedono in attiguo complesso residenziale, ma più in generale la frazione Astore, fatta non solo di uomini, ma anche di fauna – si faccia caso all’inciso ("raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi, e non solo da parte della specie umana") contenuto nel passo del piano delle regole che si è riportato sopra – oltre che del valore immateriale, ma fondamentale, costituito dal paesaggio dell’area.

Il Comune, pertanto, è stato mosso dalla tutela di interessi generali, e avrebbe costituito – al contrario – sviamento di potere anteporre ad essi l’interesse particolare del ricorrente.

V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE i ricorsi.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castiglione delle Stiviere delle spese di lite, che determina in euro 4.000, oltre i.v.a. e cassa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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