Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 22-02-2011, n. 6525

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.8.2010, il Tribunale della Libertà di Catanzaro, rigettava l’istanza di riesame proposta da N.C. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale il 17.7.2010, per i reati di associazione mafiosa e di estorsione (capi 1 e 7 dell’imputazione cautelare).

Il tribunale collocava i fatti all’interno del contesto criminale del coriglianese, caratterizzato, secondo i giudici territoriali, dall’assenza di una leadership riconosciuta, e dall’esistenza di due fazioni in lotta tra di loro, facenti capo, rispettivamente, a B.M. e M.P.S., il primo legato al gruppo di zingari che verso la fine degli anni 90 erano riusciti a costituire una "locale" autonoma rispetto alla ndrina insediata sullo stesso territorio (i termini "locale" e "ndrina" designano particolari articolazioni organizzative della criminalità organizzata del calabrese); il secondo legato, anche per personali rapporti di familiarità, a vecchi uomini "di rispetto" come G. V. e C.A., e ad Ma.Al., figlio del più noto Z.T., da tempo in carcere per plurime condanne all’ergastolo.

Le due fazioni, in particolare, si sarebbero contese il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti, settore di attività che vedeva il M. in contatto con fornitori di cocaina dell’area milanese, per il tramite della famiglia Presta di Reggiano Gravina.

Il tribunale ricordava che l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso radicatasi nel coriglianese risultava da numerose sentenze passate in cosa giudicata, la prima emessa dal Tribunale di Rossano il 27.11.1995, che aveva accertato l’affermazione sul territorio della "locale di Carigliano" composta tra gli altri da C.S. detto "(OMISSIS)", F. G.V., Ma.An., S.D., C. A., Ma.Gi., R.T. e Ci.Gi..

Il gruppo si era emancipato dalla "locale" di Sibari, guidata da Ci.Gi., verso la fine degli anni 80, e aveva attratto nella propria sfera di influenza criminale le ndrine di Altomonte, Francavilla, Cassano, Castrovillari, Saracena, Rossano e San Lorenzo del Vallo.

Il C.S. aveva riorganizzato le ndrine conquistate ai propri progetti criminali, perseguendo i propri copi con la sistematica eliminazione fisica dei soggetti rimasti fedeli al Ci., fino ad essere coinvolto in vicende giudiziarie che gli erano costate pesanti condanne e una non più interrotta detenzione.

Gli era succeduto tale ma., trovatosi però ben presto a fronteggiare l’opposizione interna del F., sfociata nella faida criminale ricostruita dalla sentenza della Corte di Assise di Cosenza del 24.2.2001.

Le tappe successive della faida, nella ricostruzione "giudiziaria" del tribunale, sono oggetto di una sentenza del Dicembre del 2005;

al comando della cosca guidata dal ma., decimata dai processi e dagli arresti, era subentrato, P.N. detto "(OMISSIS)", e il gruppo aveva perso la sua autonomia, cadendo sotto il controllo del locale di Cassano, costituito da A.F. con l’autorizzazione della cosca di Cirò.

Uscito dal carcere, F.V. aveva tentato di risollevare le sorti della locale Coriglianese, ma era stato ucciso.

Le indagini più recenti, infine, avevano ricostruito gli affari della cosca coriglianese, impegnata soprattutto in estorsioni in danno di proprietari terrieri attraverso l’imposizione delle guardianie, nella conquista del monopolio della vendita di video- giochi, in fatti di usura ecc…

Il Tribunale si soffermava quindi sulle fonti di prova relative all’assetto organizzativo del sodalizio, tra le quali le attività intercettative, i servizi di ocp, gli arresti, i sequestri di armi e sostanze stupefacenti e, infine, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia come R.T., Ci.Gi., Ba.Gi., Ci.An., Ca.An., C. G., Al.Ca. e Cu.Vi..

I giudici esaminavano quindi gli essenziali aspetti organizzativi della cellula criminale in questione rilevando:

quanto alla disponibilità di armi comuni, che essa si desumeva dalle dichiarazioni rese dall’ Al. il 10.10.2007 su un viaggio in Germania dallo stesso effettuato insieme a Me.Co. per l’acquisto di armi, una delle quali asseritamele corrispondente quella sequestrata su sua indicazione; riscontrate da quelle di Co.Gi., Ba.Gi. e R.T. e dal contenuto della conversazione n. 170 del 2.11.2008, intercettata nei confronti del D.I. e di tale Gr., riferita all’uso di una pistola a scopo intimidatorio da parte del M.; e della conversazione delle ore 17,47 del 5.10.2008, captata all’interno dell’autovettura in uso a Co.Pi. tra quest’ultimo, l’omonimo zio e Ma.Al., nel corso della quale il Ma.Al. ricordava di avere poco tempo trasportato a Corigliano armi e droga.

Peraltro, la disponibilità di armi era stata clamorosamente confermata, nel tempo, dai sanguinosi agguati che avevano caratterizzato le locali faide criminali.

Secondo l’ Al. e altri collaboratori, inoltre, la cosca disponeva di una cassa comune alimentata dai proventi delle illecite attività dei sodali e che a sua volta forniva i fondi per il pagamento di spese legali, per l’esercizio di attività usurarie, per l’acquisto di sostanze stupefacenti, per il pagamento degli "stipendi" degli associati ecc….

La cosca sarebbe stata particolarmente attiva anche nel settore del taglieggiamento della attività commerciali e imprenditoriali, attraverso la sistematica imposizione del "pizzo", pratica criminale che oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori risultava dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, come quella, già ricordata, n. 170 del 2.11.2008.

L’analisi della gravità indiziaria per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 procedeva, nelle valutazioni dei giudici territoriali, dalla considerazione della forma non particolarmente strutturata dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti secondo il modello legislativo, e dei molteplici modi dell’esplicazione dell’affectio societatis.

Con riferimento allo specifico gruppo criminale oggetto di una delle imputazioni cautelari, cioè quello che sarebbe stato diretto da M.P., il tribunale ne riteneva l’esistenza sulla base di molteplici fonti di prova, tra le quali numerose intercettazioni telefoniche, sequestri di droga, arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc., ricordando tra le altre le dichiarazioni dell’ Al..

Prima di procedere all’analisi degli indizi a carico del ricorrente, il tribunale premetteva un’ampia digressione sui principi in materia di valutazione delle propalazioni accusatorie dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., e concludeva nel senso di una generale valutazione di attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia autori di contributi dichiarativi nel corso delle indagini.

Il tribunale rilevava quindi, quanto alla posizione del ricorrente, la sussistenza di gravi indizi di reità a suo carico tanto in ordine alla sua ipotizzata appartenenza all’associazione mafiosa oggetto del capo 1) che all’estorsione di cui al capo 7.

Ricordavano i giudici le plurime chiamate di correo formulate nei confronti del N. da numerosi collaboratori di giustizia ( Al., Cu., Co.), che lo avevano indicato come esponente di primo piano della "locale" di Corigliano, attivo soprattutto nel settore delle estorsioni.

L’indagato si sarebbe occupato tra l’altro di estorsioni in danno di gestori di locali notturni e avrebbe inoltre assunto, all’interno della cosca, le funzioni di armiere.

Nel provvedimento è poi particolareggiatamente ricostruita la vicenda delle pressioni estorsive subite da un imprenditore locale.

Cu.Pi., peraltro autore di dichiarazioni testimoniali anche nei confronti del ricorrente.

Il Cu.Pi. aveva infatti riferito di essere stato costretto ad affidare in subappalto ad imprese "vicine" alla cosca, e ai prezzi imposti dal clan, vari lavori attinenti alla realizzazione del complesso turistico "(OMISSIS)", e ad assumere inoltre, su imposizione della cosca, come "guardiano" del cantiere, Z.L. detto "(OMISSIS)", circostanza che avrebbe trovato conferma nell’analisi della contabilità dell’impresa.

Nel corso di tali vicende, il N. più volte avrebbe "presidiato" il cantiere insieme ad altri malavitosi come Br.An., Az.Ro., e lo stesso Ba.Ma..

Ricorre il difensore, rilevando il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 606, lett. b) c) ed e), in relazione agli artt. 110, 629 e 416 bis c.p..

Quanto al reato di cui al capo 7, i giudici del riesame non avrebbero considerato l’assoluta mancanza di motivazione sulla specifica imputazione nel testo del provvedimento applicativo della misura cautelare, essendosi il gip limitato a recepire acriticamente le valutazioni del PM. In ogni caso, nessun concreto ruolo del ricorrente sarebbe identificabile in termini di gravità indiziaria, nella vicenda estorsiva in questione, alla luce delle generiche indicazioni dei collaboranti sul suo conto, la presenza del N. sul luogo dei lavori non essendo stata peraltro mai rilevata dalle relazioni di servizio richiamate nella richiesta cautelare del PM. Ma la partecipazione del N. all’episodio, alla stregua dell’ambito temporale della contestazione, sarebbe anche incompatibile con la circostanza che lo stesso era stato ininterrottamente detenuto dal 24.12.2005 al febbraio del 2007, circostanza non valutata dai giudici territoriali.

Quanto alla gravità indiziaria per il reato associativo, il tribunale non avrebbe considerato la genericità dei riferimenti temporali dei vari collaboratori di giustizia autori di propalazioni accusatorie a carico del ricorrente, circostanza che non consentirebbe di escludere che i dichiaranti si siano riferiti a periodi già coperti da precedenti giudicati di condanna nei confronti del N. per lo stesso reato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostiene la difesa, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate dal Tribunale non sono affatto generiche, nella misura in cui si riferiscono al coinvolgimento del N. nelle attività estorsive della cosca coriglianese con il ruolo di esattore, e la motivazione del provvedimento impugnato non è affatto carente nella indicazione dello specifico ruolo assunto dall’indagato nella vicenda della costruzione del complesso "(OMISSIS)" del Cu.Pi., giustamente ritenuto significativo riscontro delle fonti dichiarative, avendo i giudici valorizzato la presenza del ricorrente insieme ad altri malavitosi, come sintomo, in sostanza, in assenza di altri plausibili ragioni, di un "presidio" criminale a garanzia degli interessi della cosca.

Nè rileva che tale presenza non sia emersa in occasione di controlli di polizia, perchè essa è stata comunque affermata da un testimone "puro" come il Cu.Pi..

De tutto generiche sono poi le indicazioni difensive sui precedenti giudiziali dell’imputato, non potendo certo le allegazioni su presunte preclusioni da giudicato essere espresse in termini di semplice possibilità.

Ugualmente deve dirsi per la questione della compatibilità dei movimenti del N. all’interno del cantiere, con la sua situazione di detenzione dal Dicembre 2005 al Febbraio 2007, dovendosi tener conto peraltro che le indicazioni del Cu.Pi. sulla presenza del ricorrente abbracciano letteralmente l’intero anno 2007 ("nel corso del 2007") e quindi un arco temporale più ampio del limitato periodo di carcerazione subito dal ricorrente nello stesso anno.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *