T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 279 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la deliberazione 11. 12. 2008 con cui il Consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere ha adottato il PGT perché asseritamente lesiva dei propri legittimi interessi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Castiglione delle Stiviere, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nelle more della celebrazione del processo, il ricorrente ha inteso comunicare al Tribunale che non ha più interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse (nell’approvazione del piano infatti la previsione asseritamente lesiva sarebbe stata modificata).

Il ricorso veniva chiamato nella pubblica udienza del 26. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La mancanza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso si ricava, nel caso in esame, dalla comunicazione della stessa parte ricorrente (in quanto, in punto di sopravvenuta carenza d’interesse, come ricordato da Tar Lazio, sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596, "proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto").

In ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ex art 35, co. 2, lett. c), c.p.a..

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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