Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-04-2011, n. 7741 Festività

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione del primo giudice, ha riconosciuto a C.A., dipendente del Ministero della Giustizia il pagamento della quota giornaliera di retribuzione in relazione ai giorni 25 aprile 1999 e 2 giugno 2002, giornate di festività nazionali coincidenti con la domenica, ritenendo applicabile la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 e successive modifiche, che riconosce ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e dei privati datori di lavoro, nel caso in cui la festività ricorra nel giorno di domenica, oltre alla normale retribuzione giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio,l’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

L’amministrazione propone ricorso sulla base di tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Nonostante l’indicazione del Ministero delle Comunicazioni e non del Ministero della Giustizia nell’epigrafe del ricorso, non vi sono dubbi circa la esatta individuazione di quest’ultimo Ministero come ricorrente alla stregua di tutti gli altri elementi del ricorso (sentenza impugnata, il cui testo è fra l’altro incorporato nel ricorso;individuazione delle parti nel giudizio di primo grado;

precisazioni circa le parti del rapporto di lavoro).

La suddetta indicazione costituisce quindi frutto di mero errore materiale nella confezione del ricorso e non ne determina inammissibilità.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso censurano entrambi la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5. Il secondo denunzia inoltre violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e 2, comma 3, con riguardo alla privatizzazione dell’impiego statale ed alla conseguente competenza esclusiva del contratto di lavoro in ordine agli aspetti economici del rapporto. Si invoca in proposito lo jus superveniens di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 224. Il terzo motivo addebita alla sentenza vizio motivazione.

Come ritenuto da questa Corte in casi analoghi (v. Cass. 14048/2009;

6736/2010) il ricorso deve essere accolto sulla base dello jus superveniens costituito dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, che nell’art. 1, comma 224, ha stabilito, con disposizione di interpretazione autentica, che "fra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge" La disposizione menzionata, mirando a risolvere i dubbi interpretativi sull’ambito della inefficacia determinata dalla stipulazione della seconda tornata di contratti collettivi materia di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è qualificabile come norma di interpretazione autentica, come del resto fatto palese dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, e si applica pertanto anche nella presente fattispecie (in argomento. v., fra le altre, Cass. 2008/4667).

I dubbi di legittimità costituzionale prospettati nei confronti della riferita norma di interpretazione sono stati ritenuti privi di fondamento dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 maggio 2008, n. 146.

La sentenza impugnata non è conforme allo jus superveniens sopra indicato, in base al quale la domanda della parte qui intimata è da valutare come infondata.

Quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda. Le ragioni della decisione rendono opportuna compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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