T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 273 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I consorti C.- A., proprietari in Torbole Casaglia di terreni censiti al catasto di detto Comune al foglio 12 mappali 65, 66 e 67 e classificati nel PRG previgente come D5, nuova zona industriale premettono che, nella vigenza di tali previsioni di piano avevano richiesto al Comune, non ottenendone però risposta alcuna, l’approvazione di un piano di lottizzazione (doc. 2 ricorrenti, copia domanda in tal senso, ove gli estremi dei terreni indicati); successivamente a ciò, in sede di adozione del nuovo PRG, avevano visto mutare la classificazione dell’area di proprietà come "agricola" (doc. 5 ricorrenti, estratto piano adottato). Non condividendo tale risultato, avevano presentato allora un’osservazione, e richiesto in tal sede il ripristino della destinazione originaria, allegando in proposito anche la dichiarazione di interesse di un’impresa locale, certa Nova Comet S.r.l., proprietaria di uno stabilimento adiacente (doc. 6 ricorrenti, copia di essa). Nonostante ciò, i consorti C.- A. vedevano respingere l’osservazione nei termini di che segue: "l’area in questione doveva servire all’ampliamento di una azienda esistente, ma è restata inedificata per lungo tempo; di conseguenza non si ritiene di ammettere nuove attività produttive" (doc. 7 ricorrenti, copia scheda osservazioni).

Ciò premesso, impugnano, nella parte in cui riguardino detti terreni, le previsioni del nuovo strumento urbanistico, adottato e approvato con gli atti meglio indicati in epigrafe (doc. ti ricorrenti 2, 8 e 9, copie delibera di adozione, delibera di modifica di ufficio e delibera di approvazione), sulla base di tre censure, riconducibili ai seguenti due motivi:

? con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 4 del ricorso, deducono violazione dell’art. 2 comma 1 lettera q) della l. 7 gennaio 1976 n°3 come modificata dall’art. 2 della l. 10 febbraio 1992 n°152, che a loro dire imporrebbe di affidare ad un perito agronomo, e non ad altri diversamente qualificati professionisti, la redazione dei piani urbanistici che riguardino zone agricole;

? con il secondo motivo, corrispondente alle residue due censure deducono eccesso di potere per illogicità della scelta operata, in quanto immotivata anche in relazione all’interesse per la destinazione industriale dell’area espresso dalla ditta confinante e concretato nella domanda di approvazione di piano attuativo.

Il Comune di Torbole Casaglia non si è costituito

La Sezione all’udienza del giorno 26 gennaio 2011 tratteneva il ricorso in decisione, avendo i ricorrenti dichiarato la permanenza del proprio interesse ai sensi dell’art. 82 coma 2 c.p.a.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione delle competenze professionali del dottore agronomo, è infondato. Secondo quanto affermato proprio dalla giurisprudenza della Sezione – sentenza 25 febbraio 1999 n°126- l’ordinamento non individua alcuna categoria professionale cui spetti una competenza esclusiva alla redazione dei piani regolatori. In particolare, la lett. q) della l. 7 gennaio 1976 n. 3, così come modificata dalla I. 10.2.1992 n. 152, che disciplina l’ordinamento della professione di "dottore agronomo" si limita ad abilitare tale figura professionale ad effettuare "gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici, la programmazione, per quanto attiene le componenti agricolo forestali e dei rapporti città – campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale agricolo e forestale", ma non prevede certo una riserva di competenza in proposito a suo favore.

2. Tale riserva nemmeno si potrebbe ricavare in via interpretativa in quanto contraria a logica, perché porterebbe, come sottolineato dalla sentenza citata, porterebbe a "sottrarre al pianificatore, che deve avere uno sguardo d’insieme dell’intero territorio comunale, una singola tipologia di zona" e, si aggiunge, in quanto risulterebbe anche contraria ai principi di libera concorrenza introdotti nel nostro ordinamento dal diritto europeo.

3. E’ parimenti infondato anche il secondo motivo, centrato sull’asserita illogicità della scelta pianificatoria operata nel caso di specie. Come ricordato, per tutte, già da C.d.S. a.p. 22 dicembre 1999 n°24, le scelte di piano urbanistico non debbono, in linea di principio, essere sorrette da una particolare motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri di ordine tecnico urbanistico posti alla base del piano stesso e desumibili, anzitutto, dalla relazione allegata al piano, costituente istituzionalmente motivazione; in tal senso, poi, anche la scelta del legislatore, che all’art. 3 della l. 7 agosto 1009 n°241 esenta da motivazione, appunto, gli atti "a contenuto generale".

4. Secondo i ricorrenti, al principio espresso si dovrebbe nel caso di specie fare eccezione, in quanto ricorrerebbe a loro vantaggio una di quelle fattispecie, individuate già dalla citata C.d.S. a.p. 1/1999, in cui il privato può vantare nei confronti della p.a. un affidamento qualificato, che può essere disatteso solo attraverso una congrua motivazione. Tale prospettazione, peraltro, ad avviso del Collegio non va condivisa. Le fattispecie di affidamento qualificato sono infatti ricondotte dalla giurisprudenza citata a casi in cui l’iniziativa del privato sia stata in qualche modo riscontrata in senso favorevole dal Comune, come avviene nei noti casi di convenzione di lottizzazione, o di accordo di diritto privato già conclusi, e in cui quindi esistano o un titolo formale perfetto ed efficace, o al limite una sentenza che obbliga a predisporlo, come nel caso in cui appunto si sia ottenuta sentenza dichiarativa dell’obbligo di predisporre una convenzione già autorizzata.

5. Come è evidente, non rientra in tale logica un caso come il presente, in cui i privati, di loro iniziativa, hanno ritenuto di chiedere l’approvazione di un piano attuativo al Comune, senza che questo si sia in alcun modo pronunciato in merito (doc. 2 ricorrenti, cit.): ritenere il contrario comporterebbe che qualunque privato, mediante una istanza di qualsivoglia contenuto, potrebbe precostituirsi a suo arbitrio un affidamento qualificato nei confronti della p.a.

6. Tanto premesso, la motivazione adottata dal Comune per respingere l’osservazione dei ricorrenti non va qualificata come illogica. Va in tal senso infatti ricordato che l’interessamento espresso per i terreni in questione dalla confinante Nuova Comet era tutt’altro che incondizionato: come si legge nel citato doc. 6 ricorrenti, la ditta citata, infatti, dichiara di avere "in atto una pausa di riflessione per le prospettive di sviluppo futuro", per tacer del fatto che, sempre secondo tale documento, la mancata precedente valorizzazione dell’area sarebbe dipesa da "impossibilità dei proprietari di poterla alienare per ragioni personali". Non è quindi illogico che, a fronte di un interessamento futuro ed eventuale, l’amministrazione abbia deciso di classificare l’area come agricola, limitando così il consumo di territorio.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, dato che nessuna delle parti intimate si è costituita.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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