Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-01-2011) 22-02-2011, n. 6488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 30.1.08 il Tribunale di Napoli condannava P. S., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, per concorso in estorsione aggravata.

Con sentenza 9.7.09 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, previa qualificazione del reato come truffa aggravata dall’aver ingenerato nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario, sempre con le attenuanti generiche prevalenti determinava la pena a carico dell’imputato in anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, confermando nel resto.

Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti dai giudici del gravame:

il P., fingendosi in contatto con gli autori del furto o comunque con persone in possesso del motociclo rubato a Pa.

A., lo induceva – per poter recuperare la refurtiva – a versare una somma di denaro a tale B. (soggetto non identificato).

Il P. ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) la motivazione della Corte territoriale risultava omessa e manifestamente illogica nella parte in cui non aveva dato credito alla versione difensiva del ricorrente, che si era limitato a mettere in contatto il Pa. e il suo amico C., su loro richiesta, con il B., senza causalmente contribuire o aderire alla condotta di quest’ultimo;

b) l’impugnata sentenza aveva omesso di motivare sulla richiesta di derubricare il reato all’ipotesi del mero favoreggiamento di cui all’art. 379 c.p.;

c) del pari la gravata pronuncia non aveva motivato alcunchè sull’invocata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, non essendo il P. gravato da precedenti penali o da carichi pendenti;

d) da ultimo, il ravvisato delitto p. e p. ex art. 640 cpv. c.p., n. 2, risalente al (OMISSIS), era estinto per prescrizione.

1 – Il motivo che precede sub a), meramente ripetitivo di quello già sul punto fatto valere in appello, si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ricostruito la vicenda nei termini innanzi riassunti, evidenziando che era stato il P. a dire al Pa. e al C. di aver un contatto – cioè il suddetto B. – che avrebbe consentito il recupero del motociclo rubato, provvedendo altresì ad accompagnare i due sul luogo dell’appuntamento convenuto "caricandoli" sul proprio motorino e prestandolo, poi, al B. e al Pa. perchè insieme andassero a cambiare un assegno ricevuto in parziale pagamento, restando infine in compagnia del B. medesimo dopo che questi aveva messo in fuga il P. e il C. minacciandoli perchè la somma da loro offerta era inferiore a quella pattuita.

Dunque, la Corte territoriale ha accertato una condotta non solo eziologicamente efficiente – atteso che era stato proprio il P. a mettere in contatto la persona offesa con il predetto B. e a far sì che questi usasse il suo motorino per andare, insieme con il Pa., a cambiare un assegno – ma anche soggettivamente adesiva a quella posta in essere dal correo.

A fronte di tale motivata ricostruzione l’odierno ricorrente si limita a riproporre la propria versione, sollecitando un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze processuali non consentito in sede di legittimità. 2- I motivi che precedono sub b) e sub c) sono generici – e, quindi, in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c) – perchè non spiegano le ragioni per cui le richieste formulate in subordine avrebbero meritato accoglimento.

Nè a tale lacuna si può ovviare mediante implicito rinvio a motivi d’appello di cui non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

3 – E, invece, fondata la doglianza che precede sub d): trattandosi di truffa – pur aggravata – risalente al (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione, interruzione compresa, è di anni 7 e mesi 6, termine che, pur maggiorato della sospensione complessivamente maturata nel corso del giudizio, spirava alla data del 1.1.09, anteriore a quella della pronuncia d’appello.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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