Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-01-2011) 22-02-2011, n. 6487

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 aprile 2010, il Tribunale di Rimini applicava, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante quanto a D.M.P. ed equivalenti alle contestate aggravanti quanto a D.F.C., la pena di un anno sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa al primo e di due anni due mesi di reclusione ed Euro 1000,00 di multa al secondo condannato anche al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati loro ascritti di concorso (assieme anche a L.A. giudicato separatamente) in rapina aggravata (per aver commesso il fatto in più persone riunite e, nei confronti del solo D.F., per la recidiva specifica infraquinquennale) e lesioni volontarie ai danni di G.G., in (OMISSIS).

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1) D. F.C. – erronea applicazione della legge penale per la continuazione in ordine al reato di lesioni punito con la sola pena detentiva;

2) D.M.P.: – violazione art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), art. 129 c.p.p. e art. 582 c.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628 c.p. oltrechè per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per il reato di rapina, perchè, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa, il Tribunale avrebbe dovuto assolverlo; – violazione art. 606 c.p.p., lett. e), artt. 62 bis e 63 c.p. perchè il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche nella massima estensione ma soprattutto avrebbe dovuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena perchè incensurato senza carichi pendenti e infraventunenne.
Motivi della decisione

1. Il ricorso di D.F. è inammissibile per genericità, perchè la formulazione dei motivi non consente di comprendere in cosa sia consistita la denunciata erronea applicazione di legge.

Il dato testuale ("per reato continuazione, per reato di lesioni solo pena detentiva anche pena pecuniaria oltre pena detentiva. Suprema Corte è concorde nell’escludere applicazione in questi termini continuazione. Si chiede riforma della sentenza, quanto meno con rinvio con riserva di ulteriori motivi") è privo di senso compiuto.

Ove lo si dovesse interpretare come doglianza riferita all’operato aumento, per effetto della continuazione anche della pena pecuniaria, è agevole concludere per la manifesta infondatezza.

Va invero ribadito che: In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave.

(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito il quale, ritenuto reato più grave il delitto ed assunta come pena base la sola multa prevista per tale violazione, aveva su di essa applicato l’aumento per la continuazione con riferimento al reato satellite consistente in una contravvenzione punita anche con l’arresto, così complessivamente irrogando esclusivamente la sanzione pecuniaria:

Cass. S.U. 26.11.1997-3.2.1998 n. 15). Tale principio è stato ancora ribadito di recente allorchè si è affermato che "una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata aumentando fino al triplo la pena per la violazione più grave indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse (Cass. Sez. 1, 2-16.4.2009 n. 15986).

2. Ricorso di D.M.P..

2.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità perchè non spiega in maniera specifica quali sarebbero le dichiarazioni della persona offesa non prese in considerazione, in violazione pertanto dell’art. 581 c.p.p., lett. c).

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, relativamente alla pena, perchè il Tribunale ha applicato quella concordata tra le parti (che oltretutto ha consentito la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo); relativamente al beneficio della sospensione condizionale della pena perchè tale beneficio non è stato oggetto di richiesta e non ha fatto parte dell’accordo intercorso con il pubblico ministero.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa desumibili dalle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *