T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 269 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Gli eredi dell’originario ricorrente insistono – pur tramite riassunzione di 2 (due) giudizi – affinché in questa sede vengano accolte le censure a suo tempo avanzate dal de cuius avverso i due diversi atti in epigrafe menzionati

2) Col primo di questi il Comune intimato ingiunge di demolire opere realizzate su sedime di proprietà e, più in particolare, un intero capannone e una porzione di un altro; altrimenti sostenendo l’abusività del primo e la parziale difformità del secondo rispetto a quanto assentibile.

3) Col diverso secondo atto viene accertato da agenti della polizia locale l’intervenuto inadempimento di tale ingiunzione; la quale ultima situazione aprirebbe – a detta dell’istante – la strada all’esecuzione forzata e all’acquisizione al patrimonio comunale pur del bene di sedime.

4) Il primo atto viene così censurato:

a) violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990; ciò intesa la carenza di preavviso e sull’ulteriore rilievo del lungo trascorrere del tempo dall’ultimazione di tali opere e pure in ragione dell’asserita dinamicità in essere del quadro urbanistico di riferimento così suscettibile di utili adeguamenti zonali;

b) violazione di legge; art. 12 della legge n. 47/1985, con particolare riferimento alla rilevata parziale difformità: ciò in ragione del fatto che, nel caso, non sarebbe possibile intervenire materialmente in quanto non risulterebbe indicata la parte materiale da demolire ed in quanto una eventuale demolizione parziale pregiudicherebbe la stabilità della parte residuale;

c) eccesso di potere per carenza di motivazione.

5) Il verbale della polizia locale viene così altrimenti censurato:

a) violazione dell’art. 7 c. III e IV della legge n. 47/1985 affermando che, nella specie, il detto atto avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco;

b) eccesso di potere sotto vari profili.

6) All’udienza pubblica del 26.1.2011 il Collegio ha fatto presente alla parte costituita ricorrente l’insistenza della questione diritto di cui all’art. 82 II c. e di cui all’art. 1 III c. dell’allegato 3 del decreto legislativo n. 104/2010; la detta parte ha rappresentato l’altrimenti attuale insistenza di un interesse alla decisione; al seguito i ricorsi sono stati introitati.

7) Osserva il Collegio che i ricorsi risultano, nella sostanza, regolarmente riassunti (circostanza questa di ostacolo al connesso opposto rilievo verbale di rito). Gli stessi possono altresì essere riuniti: evidenti essendo i plurimi motivi di connessione.

8) Tanto in rito concluso, si rileva che il primo di questi è privo di pregio.

8.1 – Infatti (4a) – premesso che le dedotte condizioni di abusività e di parziale difformità appaiono pacifiche – va notato che, nel caso di specie, il Comune ha dato corso ad un’ingiunzione di demolizione che, per costante e consolidata giurisprudenza, non necessita di preavviso alcuno. Tento in disparte il fatto che quanto prospettato in ordine alla dinamicità del quadro urbanistico non rileva punto e a tutto concedere sulla fondatezza di tale affermazione.

8.2 – (4b) Si osserva di poi che – con riguardo alla indicata demolizione parziale di uno dei due capannoni – la parte da concretamente demolire è agevolmente ricavabile partendo da qualsiasi posizione cardinale utile fino all’esaurimento dei relativi volumi abusivi; ciò in ragione della elementare conformazione della struttura che si presta, all’evidenza, alla comminata demolizione stessa senza che ciò determini, pur anche per un profano, pericolo statico o di caduta della parte residuale, tamponabile – ove occorra – con un muro di chiusura e di sostegno statico.

8.3 – (4c) Si può così concludere – dato quanto delineato – che sono presenti tutti gli utili presupposti di fatto e che gli stessi sono pianamente riconoscibili rispetto ad una condizione di pacifica abusività, qualificabile pur come illegittimità permanente. Ciò basta ed avanza a sostenere motivatamente un atto di tal fatta (giurisprudenza consolidata e conforme)

9) Il secondo ricorso è invece inammissibile.

9.1 – Infatti il verbale dei vigili urbani non ha quella incisiva valenza che la parte ricorrente le vorrebbe assegnare. Il detto atto, invero, si limita ad accertare una situazione materiale di inadempimento: comunque pacifica. Lo stesso, inoltre, è destinato a fini ben diversi da quelli paventati dalla parte ricorrente soprattutto con riguardo a profili di carattere non amministrativo. E ciò è tanto vero che nulla di quanto paventato dalla parte ricorrente medesima risulta in atti.

10) Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di giustizia, essendo rilevante, da un lato, l’assenza di costituzione del Comune e, dall’altro, la sostanziale soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, riuniti i due ricorsi in epigrafe, respinge il primo e dichiara inammissibile il secondo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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