Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7734 Canone

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo aveva condannato il M. al pagamento in favore del Comune di Farnese di somme di danaro per eccedenze di consumi d’acqua, riducendo soltanto l’importo della condanna;

propone ricorso per cassazione il M. a mezzo di tre motivi, al quale resiste con controricorso il Comune;

il primo motivo censura la sentenza per violazione dei canoni ermeneutici legali nell’interpretazione del contratto di fornitura d’acqua;

il secondo motivo chiede di sapere se, in ragione del contratto, si debba tenere conto del canone forfettario annuo stabilito dal Regolamento o del consumo risultante dal contatore;

il terzo motivo censura la sentenza per aver ritenuto che il corrispettivo non fosse predeterminato nella misura annua fissa forfetizzata;

osserva che:

i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

sono inammissibili laddove, pur formalmente denunziando violazioni di legge e di canoni ermeneutici legali, nonchè vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta alla Corte di legittimità di una nuova valutazione del merito della controversia e di una diversa interpretazione degli atti di causa, così dimostrando che il ricorrente concepisce il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

sono infondati per il resto, in quanto la sentenza è immune da vizi giuridici e perviene alle sue conclusioni con motivazione congrua e logica, accertando che dal contratto emerge che il corrispettivo delle forniture non era predeterminato in misura fissa forfetizzata, ma andava calcolato sulla base delle quantità d’acqua erogata e consumata dall’utente;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *