Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27.4,2010, il Tribunale di Sorveglianza di Messina revocava l’affidamento in prova ai servizi sociali concesso a F.D., detenuto nella Casa Circondariale di (OMISSIS) in esecuzione del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 30.3.2010, con il quale era stato sospeso l’affidamento disposto in data 22.9.2009, ed equiparava a mesi 3 di pena detentiva la durata dell’affidamento in prova eseguito dal trasgressore, ritenendo che F.D. avesse manifestato refrattarietà all’osservanza delle prescrizioni, facendosi sorprendere il (OMISSIS) in compagnia di persona pregiudicata, nonostante che in due precedenti circostanze fosse stato segnalato per altri comportamenti trasgressivi (omessa presentazione in caserma il (OMISSIS)), e benchè fosse stato espressamente diffidato ad attenersi al rigoroso rispetto delle prescrizioni.

Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione personalmente F.D., chiedendo la sospensione immediata degli effetti dell’ordinanza di revoca e l’annullamento della stessa ordinanza per i seguenti motivi:

-al ricorrente era stato imposto di non frequentare pregiudicati – cioè di non avere una abituale reiterazione del contatto con pregiudicati – mentre il (OMISSIS) egli era stato notato in un solo momento "intento a colloquiare" con P.M. nell’unica piazza di un piccolo centro abitato ((OMISSIS)) nella quale si incontrano tutti gli abitanti del paese; la suddetta condotta, quindi, non poteva essere considerata una violazione della prescrizione;

-a seguito delle precedenti violazioni, il magistrato di sorveglianza aveva chiesto all’U.E.P.E.. una relazione, la quale però si era espressa con un giudizio di buon andamento della misura, rappresentando che l’affidato aveva dimostrato un serio rammarico per l’accaduto; di questa relazione non si era tenuto conto nell’ordinanza impugnata;

-era stata travisata dal Tribunale di Sorveglianza la suddetta segnalazione dei Carabinieri, con la quale si era riferito che il F. era intento a colloquiare con P.M., indicando invece nell’ordinanza che il primo era in compagnia del secondo;

-il Tribunale di Sorveglianza non aveva preso in considerazione, nel decidere la revoca della misura, il comportamento complessivo del ricorrente e la di lui mancanza di pericolosità sociale.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina appare adeguatamente motivata, avendo posto a base della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali reiterate violazioni delle prescrizioni da parte di F.D., aggravate dal fatto che lo stesso aveva continuato a non rispettare le prescrizioni, anche dopo essere stato espressamente diffidato ad attenersi al rigoroso rispetto delle stesse.

Il fatto che sia stato sorpreso a colloquiare in piazza con un pregiudicato riveste un sicuro significato negativo, perchè plausibilmente quel genere di contatto è sintomatico di frequentazione con persone con le quali vi era il divieto di avere rapporti.

Il suddetto contatto, inoltre, non è stato l’unico elemento negativo che ha indotto il Tribunale ad adottare il provvedimento di revoca dell’affidamento.

Le circostanze dell’incontro rappresentate dal ricorrente tendono a dare una spiegazione alternativa dello stesso che questa Corte non ha il compito nè gli strumenti per apprezzare in modo diverso dal Tribunale di Sorveglianza, il quale peraltro ha dato allo stesso un significato adeguato e logico, inquadrandolo nel complessivo comportamento tenuto dal ricorrente durante il periodo di affidamento.

Si risolvono in meri giudizi di fatto, non deducibili in questa sede, le diverse interpretazioni – rispetto a quelle date nell’ordinanza impugnata – dei contenuti della relazione U.E.P.E. e della segnalazione dei Carabinieri.

Dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato risulta che il giudice, nel decidere la revoca della misura, ha considerato il comportamento complessivo, pervenendo a un giudizio di inadeguatezza del soggetto alla fruizione della messa in prova: "non essendo permesso che gli scopi dell’esperimento alternativo siano frustrati da comportamenti contrari al recupero sociale, specie se ripetuti e nemmeno prevenuti dall’ammonimento".

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *