Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6553 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 29.4.2010, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta in data 22.4.2010, nel corso dell’udienza preliminare, da C.L. nei confronti del GIP presso il Tribunale di Torino M.E., condannando la suddetta C. al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il suddetto GIP, nel rigettare una richiesta di dissequestro di autoveicolo presentata dal difensore della parte civile, aveva rilevato che si trattava di cosa pertinente al reato "in relazione alla quale non si può escludere la necessità nel prosieguo di ulteriori accertamenti peritali in sede dibattimentale, posto che gli indagati non hanno chiesto riti alternativi". Secondo la Corte d’Appello, il giudice non aveva anticipato e manifestato la propria decisione e il proprio giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputata, poichè dalla motivazione de qua non risultava che fosse stata scartata l’ipotesi della emissione di sentenza di improcedibilità; il provvedimento sul bene in sequestro era stato preso in funzione della necessità di conservare le prove, non essendo prevedibile allo stato l’ulteriore evolversi della vicenda processuale.

Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di C. L. chiedendo l’annullamento con rinvio della suddetta ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo i seguenti motivi:

-il giudice aveva manifestato indebitamente il proprio convincimento circa la responsabilità penale della C., poichè dal significato letterale della frase utilizzata dal giudice risultava che lo stesso aveva dato per scontato il rinvio a giudizio, a fronte della mancata richiesta di riti alternativi, e per eventuali ed ipotetici solo gli accertamenti peritali in sede dibattimentale;

-l’affermazione della Corte d’Appello – che il giudice, in materia di beni in sequestro, deve conformare le sue decisioni alla necessità di conservare le prove – è manifestamente illogica e infondata, perchè avrebbe potuto provvedere lo stesso giudice ad effettuare un accertamento tecnico e comunque provvedere sull’istanza di dissequestro dopo la propria decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso appare inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che, dalla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, non risulta affatto che il giudice abbia scartato l’ipotesi di pronunciare sentenza di improcedibilità.

Di fronte alla richiesta, avanzata dalla parte civile, di restituzione dell’autovettura in sequestro, il giudice aveva il dovere di provvedere prontamente sulla suddetta richiesta, e non aveva alcun obbligo nè di disporre d’ufficio un accertamento tecnico nè di rinviare la decisione dopo aver concluso l’udienza preliminare.

Questa, se non fosse intervenuta una richiesta da parte dell’imputata di riti alternativi (possibile fino alla formulazione delle conclusioni), si sarebbe potuta concludere o con una sentenza di proscioglimento o con il rinvio a giudizio davanti al Tribunale dell’imputata.

Il giudice, non potendo e non dovendo in quel momento prendere la decisione che conclude l’udienza preliminare, ha respinto la richiesta di dissequestro, in quanto ha correttamente ritenuto di dovere garantire – nel caso in cui avesse rinviato a giudizio l’imputata – alle parti e al Tribunale la possibilità di chiedere o disporre accertamenti peritali sull’auto in sequestro.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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