Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7732 Causa

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Svolgimento del processo

Con contratto stipulato il 6.5.93, l’Agenzia Castello s.n.c., in persona di P.A. e T.A., conveniva con l’Automobile Club di L’Aquila l’esercizio, per delega, delle attività gestite da quest’ultimo, mediante un corrispettivo di L. 1.500.000 mensili (Euro 774,69), usandone i locali per un canone mensile di L. 700.000 (Euro 361,52), gravandosi altresì delle spese di esercizio ed obbligandosi a versare l’importo complessivo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) a titolo di compenso per l’avviamento commerciale inerente appunto le attività delegate dell’Automobile Club. Inoltre l’Agenzia Castello s.n.c. avrebbe percepito un corrispettivo mensile in percentuale sui proventi ricevuti dall’Automobile Club.

In seguito P.A. e T.A., in proprio e nella suddetta qualità, ottenevano dal Pretore di L’Aquila decreto ingiuntivo nei confronti dell’Agenzia Castello per l’importo di L. 18.183.096 a titolo di pagamento di alcune fatture emesse per prestazioni di cui a detto contratto.

Inoltre, a sua volta, l’Agenzia Castello otteneva dallo stesso Giudice in suo favore decreto ingiuntivo per l’importo di L. 29.158.758 a carico della P. e della T. sempre a titolo di prestazioni derivanti da tale accordo.

Ciascuna delle parti opponeva il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e il Tribunale di L’Aquila (a seguito della unificazione degli uffici giudiziari di primo grado), riuniti i procedimenti, con sentenza n. 687/2002, revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore della P. e della T. e confermava quello emesso a favore della Automobile Club.

A seguito dell’appello proposto dalla P. e dalla T., in proprio e quali legali rappresentanti dell’Agenzia, costituitosi l’Automobile Club di L’Aquila, la Corte d’Appello di L’Aquila, con la decisione in esame, in data 20.11.2007, riteneva inammissibile l’appello proposto in proprio da P.A. e T.A. e rigettava quello proposto dall’Agenzia Castello, in persona delle stesse quali legali rappresentanti, non ritenendo la natura di ente pubblico dell’Automobile Club preclusiva della possibilità per quest’ultimo di delegare, mediante accordo privato, compiti ad esso aspettanti all’Agenzia.

Ricorrono per cassazione P.A. e T.A., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dell’Agenzia Castello s.n.c., con due motivi, illustrati da memoria (e con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. per il solo primo motivo); resiste con controricorso l’ente intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1343 c.c. per contrarietà a norme imperative, identificate negli artt. 1, 4, 26, 28 e 38 dello statuto dell’A.c.i. ( R.D. n. 2481 del 1926; R.D. n. 2323 del 1934; D.P.R. n. 881 del 1950; D. Comm. Turismo 16.10.1952; D.M. Turismo Spettacolo 5.4.1977, 24.3.1981, 23.1.2001) ed all’ordine pubblico economico, art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto la Corte territoriale, se da un lato, ha correttamente ritenuto che la domanda dell’Agenzia muovesse dal presupposto che l’Automobile Club di L’Aquila, in quanto ente pubblico non economico, non avrebbe potuto cedere l’avviamento commerciale, dall’altro lato ha respinto il gravame. Si aggiunge che l’A.C. provinciale, sulla cui natura di ente pubblico non economico nessuno dubita, non poteva cedere un bene estraneo al suo patrimonio.

Si formula in proposito il seguente quesito: "se costituisce violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1343 c.c. l’aver il Giudice dichiarato la non contrarietà a norme imperative, identificate negli artt. 1, 4, 26, 28 e 38 dello statuto A.ci., ed all’ordine pubblico economico della pattuizione contrattuale intercorsa tra un Automobile Club provinciale, ente pubblico non economico, ed un soggetto privato con la quale viene attribuito in favore del primo ed a carico del secondo il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per la cessione dell’attività e dell’avviamento".

Con il secondo motivo, non assistito da quesito, si deduce "omessa motivazione circa la condanna solidale al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti soccombenti".

Preliminarmente deve rilevarsi che è inammissibile il ricorso in esame là dove risulta formulato da parte di P.A. e T.A. in proprio: la Corte d’Appello, con la decisione in esame, ha statuito l’inammissibilità dell’impugnazione ad essa prospettata da dette parti, statuendo in proposito che "preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità, nel presente giudizio di appello, dell’impugnazione, quand’anche la si volesse qualificare come atto di intervento in causa di T.A. e di P.A., non avendo le stesse, in proprio, partecipato al giudizio di primo grado e non versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 344 c.p.c., (che, richiamando l’art. 404 c.p.c., rende ammissibile in appello l’intervento di terzi solo ove si configuri come intervento volontario principale)".

Su tale punto P. e T. non hanno con il ricorso dedotto alcuna censura, con conseguente formazione del relativo giudicato.

Inammissibile altresì è il secondo motivo con il quale si deduce difetto di motivazione senza formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., già avendo questa Corte statuito in proposito che anche nei casi in cui la censura ha ad oggetto un vizio motivazionale tale quesito deve formularsi a pena di inammissibilità (sul punto, tra le altre, Cass. n. 8897/2008).

Non meritevole di accoglimento è poi il primo motivo: del tutto pretestuosa è la sollevata questione in ordine alla mancanza di legittimazione dell’Automobile Club di L’Aquila, quale ente (provinciale) pubblico non economico a porre in essere un contratto di diritto privato, con ulteriore delega di funzioni sue proprie.

Giova ricordare in proposito che questa Corte ha sempre pacificamente ammesso la piena facoltà per la Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni, a contrattare in qualità di soggetto privato (come palesemente avvenuto nel caso in specie) – sul punto, tra le altre, Cass. nn. 11656/2008; 6827/2010.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui risulta proposto da P.A. e T. A.; lo rigetta nel resto. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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