Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6552 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 31.3.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha rigettato la domanda di affidamento in prova e di semilibertà presentata da C.R., detenuto nella Casa Circondariale di (OMISSIS) in espiazione della pena di anni 6, mesi 3 e giorni 27 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo pene della Procura della Repubblica di Tortona in data 24.3.2009 per i seguenti motivi:

premesso che i reati compresi nel suddetto cumulo si riferiscono ad associazione per delinquere, furto aggravato, evasione e mancata chiamata alle armi, con fine pena (OMISSIS), e che detti reati erano stati commessi tra il (OMISSIS) (furti aggravati ed evasione commessi dopo espiazione di altra condanna in regime di affidamento in prova), il Tribunale metteva in evidenza che dalla nota dei Carabinieri di Castello di Cisterna si evinceva una sistematica condotta violatrice di norme e prescrizioni dell’autorità giudiziaria e la frequentazione del C. con persone pregiudicate;

l’osservazione completa della personalità, durante il periodo di detenzione, pur dando atto di un processo di maturazione, aveva concluso con un’ipotesi trattamentale solo con permessi premio;

pertanto il processo di revisione critica doveva ancora essere approfondito e non poteva essere considerata del tutto scemata la pericolosità sociale dell’istante.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 47, 48 e 50 dell’ordinamento penitenziario nonchè per mancanza, manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 27 Cost., per i seguenti motivi:

-il Tribunale di Sorveglianza aveva disatteso la portata della favorevole relazione di sintesi in data 1.12.2009 che aveva concluso per trattamenti di apertura all’esterno nonchè per la fruizione di permessi premio;

– C. aveva dimostrato progressi nel corso del trattamento, e quindi era nelle condizioni previste dall’art. 50, comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario per essere ammesso al regime della semilibertà, essendovi inoltre le condizioni di un graduale reinserimento nella società del predetto attraverso un’attività lavorativa;

-l’ordinanza del Tribunale non aveva motivato sugli elementi obiettivi acquisiti agli atti del procedimento, in base ai quali doveva essere valutata l’opportunità o meno di concedere la semilibertà, e in particolare non aveva tenuto conto della positiva relazione di sintesi elaborata dagli esperti della Casa Circondariale di (OMISSIS);

-era stata travisata la nota dei Carabinieri di Castello di Cisterna in data 8.2.2010, perchè nella stessa era scritto soltanto che non vi erano elementi informativi che confermino l’appartenenza del C. alla criminalità organizzata.
Motivi della decisione

E’ pervenuta a questa Corte dichiarazione in data 18.6.2010 con la quale C.R. ha espressamente rinunciato al ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza in data 31.3.2010.

Per il disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d il ricorso diviene inammissibile nel caso in cui il ricorrente vi rinunci.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *