Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6550 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

E., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16.2,2010 il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila rigettava la richiesta di riabilitazione avanzata da T.F., rilevando che non risultava che l’istante avesse adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, nè la predetta aveva dimostrato di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, sostenendo che T.F. aveva espiato la condanna inflittale con sentenza del Tribunale di Benevento in data 15.1.1999 in regime di affidamento in prova, con esito positivo, e che per il delitto per il quale la predetta era stata condannata – un tentativo di corruzione nei confronti di agenti di custodia per consentire al marito detenuto di effettuare telefonate alla stessa T. – non risultava che fosse stato arrecato alcun danno, non vi era alcuna parte lesa e non era stato mai richiesto alcun risarcimento.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza per carenza di motivazione ed erronea applicazione di legge, non avendo il Tribunale di Sorveglianza specificato il danno e non essendovi comunque alcuna parte lesa da indennizzare.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Tra le condizioni essenziali per il conseguimento della riabilitazione deve farsi rientrare non solo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma anche il pagamento delle spese di giustizia, il cui inadempimento è sintomatico dell’assenza del requisito della buona condotta.

La suddetta obbligazione deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà, sicchè, in caso di una pluralità di condannati in uno stesso processo per lo stesso reato o per reati connessi, l’obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota ma con il pagamento dell’intero importo.

In atti vi è l’attestazione che T.F. non ha provveduto al pagamento delle spese processuali, quindi correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di riabilitazione.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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