T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 409 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 1930/99 il ricorrente ha impugnato la nota n. 20613 del 05.08.98, con cui gli era stato negato il riconoscimento del precedente servizio non di ruolo, ed ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad avere riconosciuto, ai fini della progressione giuridica ed economica, ex art. 11 LR 15.06.88 n. 11, il servizio prestato alle dipendenze della Regione Siciliana, Ass. agricoltura e foreste, dal 1976 al 1989.

Con sentenza n. 822 del 25 Maggio 2007 questa Sezione ha accolto il ricorso, e per l’effetto ha affermato che "al ricorrente compete il riconoscimento ai fini della progressione giuridica ed economica, ex art. 11 LR 15.6.88 n. 11, del sopra visto servizio prestato alle dipendenze della Regione Siciliana, Ass. agricoltura e foreste dal 1976 al 1989".

Con atto notificato il 07.03.2008 il ricorrente ha diffidato l’Assessorato ad eseguire la sentenza.

Con DDG n. 419 del 21.07.2008, l’Assessorato regionale intimato ha ricostruito la posizione giuridica ed economica del ricorrente, ma con la precisazione che "la prescrizione di cui all’art. 2948 del codice civile è applicabile ai ratei maturati nel periodo antecedentemente al quinquennio precedente alla data di presentazione dell’atto stragiudiziale notificato all’Assessorato agricoltura e foreste il 22/06/1998 e quindi 22/06/1993".

Ritenendo tale adempimento inesatto, in data 26.11.2010 il ricorrente ha notificato il ricorso in esame, depositato il successivo 30.11, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

Alla Camera di Consiglio del 10.02.2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è fondato.

Infatti, è principio pacifico quello per cui l’eccezione di prescrizione nel processo amministrativo non è rilevabile d’ufficio, e non è deducibile per la prima volta in sede di esecuzione del giudicato ormai formatosi proprio con riferimento alla decorrenza ed estensione temporale del credito accertato dal giudicato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 7643).

Ne consegue che i calcoli di quanto dovuto al ricorrente vanno effettuati senza tenere conto di alcuna prescrizione.

Alla luce delle predette considerazioni, va pertanto affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Assessorato di ottemperare al giudicato nei termini sopra precisati.

In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute cioè le spese relative ad atti accessori delle sentenze non impugnate, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto egualmente aventi titolo negli stessi provvedimenti giudiziali.

Viceversa non spettano le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.

Agli adempimenti dovuti l’Assessorato provvederà entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

In difetto, agli adempimenti dovuti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nella persona del rag. W.C., Responsabile dell’Area economicofinanziaria e del personale del Comune di Aidone (En).

Il commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il termine di giorni 60 dal suo insediamento, anche mediante l’adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant’altro necessario per l’assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 634 del 16 aprile 2007) che per il commissario ad acta, in quanto "longa manus" del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest’ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano sia la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 settembre 1991 n. 720; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 11230/2005; Cons. St., sez. IV, 3 maggio 1986 n. 323), e sia la stessa attività sostanziale (vedi anche Sez. IV, sentenza n. 768 del 5 maggio 2007, secondo cui le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, Cost. – che non consentono ai Comuni, alle Province ed alle Regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza).

Ciò perché, in sede di ottemperanza, la priorità assoluta è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito, per cui questa Sezione ha già avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 2003 del 4 novembre 2005) che nel caso in cui l’Ente, nell’esercizio della sua attività, abbia emesso mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso, e non siano disponibili altre somme, il commissario può utilizzare, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili.

Pertanto, il commissario ad acta sopra individuato dovrà attenersi ai principi enunciati, se del caso richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice dell’ottemperanza, che risulta investito, in materia, di un penetrante sindacato di merito.

Anche Cons. St., Ad. Pl., 30 luglio 2008 n. 9, ha precisato che il giudice dell’ottemperanza ben può sindacare in modo pieno e completo (e satisfattivo per il ricorrente) l’attività posta in essere dall’Amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario) necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, ed assicurare al ricorrente vittorioso il bene della vita effettivamente perseguito attraverso il giudizio di legittimità.

Non a caso, in giurisprudenza si trova precisato che l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire le sentenze, e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’"an" ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo; quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dalle sentenze (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002 n. 2439).

Pertanto, nel caso in esame, i provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti dell’Amministrazione. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere. Espletate tutte le operazioni, invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Gli organi dell’Assessorato hanno l’obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell’Amministrazione all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 30.10.95 n. 2399).

Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che:

l’Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;

nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l’Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell’Assessorato, fino al totale soddisfo;

dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – "rifiuto di atti d’ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.

Infine, non sembra inutile ricordare che qualsiasi soggetto nominato commissario ad acta ha il preciso dovere giuridico di eseguire l’incarico, non potendo ad esso sottrarsi per libera scelta, perché il soggetto nominato commissario ad acta dal giudice amministrativo è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l’esercizio di poteri, ma anche l’assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo il dovere di eseguire l’incarico. Non è dunque consentito al commissario, se non per motivate ragioni che costituiscano ostacolo all’espletamento dei suoi compiti, di astenersi dall’eseguire la decisione del giudice e di sottrarsi così al suo dovere d’ufficio (cfr. Cons. St., sez. IV, 28.08.2001 n. 4583; vedi anche Cons. St., sez. V, 13.12.2005 n. 7044, per la precisazione che il servizio svolto dal pubblico dipendente come commissario ad acta, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, inerisce a funzioni certamente diverse e separate dalle ordinarie mansioni esercitate presso la propria Amministrazione, quindi soggette ad apposita remunerazione, non potendo ritenersi assorbite nella retribuzione spettante ai dipendenti per qualunque attività compiuta in connessione con i compiti istituzionali).

Da tale premessa consegue che la stessa Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente nominato commissario ad acta non può condizionare l’espletamento dell’incarico ad apposita autorizzazione, nè alla concessione di ferie, non potendo l’incarico essere espletato se non in orario d’ufficio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 10 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:

dichiara l’obbligo dell’Assessorato intimato di dare esecuzione alla sentenza citata;

nomina il rag. W.C., Responsabile dell’Area economicofinanziaria e del personale del Comune di Aidone (En), quale Commissario ad acta, affinché, provveda, entro 60 giorni dal suo insediamento, ad eseguire la sentenza;

condanna l’Assessorato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA, e rimborso spese generali al 12,50%;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione, ed incarica la Segreteria di darne comunicazione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.

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