T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 407 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consorzio ricorrente svolge attività di riabilitazione neuro psicomotoria per persone disabili, in regime di convenzione e di accreditamento definitivo con l’ex Azienda Unità Sanitaria Locale – AUSL n. 3 (ora ASP).

Dovendo trasferire le attività di internato e seminterrato, il 28 ottobre 2009 il Consorzio ha inoltrato all’ASP di Catania formale richiesta di nulla osta al trasferimento dei relativi posti letto dal centro di Catania, in via Vincenzo Casagrandi n. 53, al nuovo centro di Viagrande, via Dietro Serra.

Con nota del 07.11.2009 il Consorzio ha poi chiesto il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio e la gestione del centro di riabilitazione nella nuova sede, "in quanto più rispondente ai requisiti generali così come previsto dal citato D.A. n. 890/2002".

A seguito di sopralluogo del 25.11.2009, con nota del 04.02.2010, il Servizio Igiene Ambienti di Vita – SIAV dell’ASP ha espresso parere favorevole, e così, con provvedimento n. 2306 dell’11.02.2010 l’ASP ha rilasciato la richiesta autorizzazione.

Secondo il Consorzio ricorrente, il trasferimento sarebbe avvenuto senza alcuna soluzione di continuità, né interruzione dell’attività assistenziale, cosicchè ha rendicontato all’Azienda i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese, di cui ha richiesto il relativo pagamento con nota del 30.04.2010.

Tuttavia, con nota n. 502 del 13.05.2010, l’ASP ha risposto "che questa ASP non può provvedere al pagamento di quanto in oggetto non avendo ricevuto per detto trimestre la pertinente contabilità di merito relativa al periodo 11/02/1031/03/10. Le prestazioni di cui all’oggetto infatti, ribadendo quanto già in precedenza affermato con la nota prot.n.140/UOH del 01/02/10, per essere retribuite debbono essere erogate,…presso una struttura già autorizzata", e si ritiene pertanto ovvio supporre che il Vostro Ente giammai avrebbe erogato prestazioni sanitarie in convenzione in assenza della prevista autorizzazione sanitaria. L’autorizzazione sanitaria, atto necessario ed indispensabile per la erogazione di qualsivoglia prestazione sanitaria, risulta essere stata rilasciata per la sede di Viagrande, in data 11/02/2010 con prot. n. 2306/DP, e che pertanto, a prescindere dall’iter cronologico riportato per tutti gli adempimenti propedeutici al rilascio di detta autorizzazione (sopralluoghi, pareri, nullaosta, verifiche attrezzature ed arredi, ed ecc.), il trasferimento di questo servizio in convenzione non poteva essere effettuato prima di questa data. In tal senso non appare superfluo precisare che il citato parere richiesto, necessario al rilascio dell’autorizzazione sanitaria per il trasferimento delle attività erogate dal Centro dalla sede di Catania a Viagrande, è stato oggetto, da parte di questa ASP, di particolare attenzione, studio e valutazione stante quanto previsto in merito dal recente DA 11/09/09 (GURS 25/09/09) dell’Assessorato della Sanità Regione Sicilia, all’articolo 2 paragrafo a). Questa ASP ritiene quindi, anche alla luce della Vostra comunicazione del 23/12/09 (prot.2695/CT) e della sospensione di questo servizio presso la sede di Catania, regolarmente autorizzata, che l’attività ad internato in convenzione sia stata arbitrariamente sospesa, non potendo certamente avvenire in assenza della regolare autorizzazione sanitaria, sino al 11/02/10".

Con atto notificato il 16.07.2010, depositato il successivo 06.08, il Consorzio ha impugnato tale nota.

Alla pubblica udienza del 10.02.2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario esaminare, d’ufficio, il problema della giurisdizione, che nel caso in esame ritiene sussistere solo per quanto attiene al contenuto ed agli obblighi che dalla originaria autorizzazione dell’AUSL derivavano al Consorzio ricorrente (in particolare in relazione all’obbligo, affermato dall’ASP, che il Consorzio dovesse essere autorizzato all’esercizio dell’attività nella nuova sede), ma non anche per la richiesta di pagamento delle prestazioni rese in tale nuova sede, ricompresa anch’essa nel petitum del ricorso in esame.

Infatti, come comunemente affermato dall’Organo regolatore della giurisdizione, la controversia tra una struttura di cura privata ed un’azienda sanitaria locale concernente (solo) il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non attenga alla validità o alla determinazione del contenuto della convenzione intercorsa tra il soggetto privato e l’Asl, ma solo al corrispettivo preteso dal privato concessionario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2005 n. 14198).

Nel merito, il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Il ricorrente fa valere come motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 8ter D.Lgs. n. 502/1992, dell’art. 7 del Decreto dell’Assessorato regionale della Salute n. 890/2002, dei D.A. del 09.08.2004 e 11.09.2009, dell’art. 25, comma 11, L.R. n. 2/2007, nonché il difetto di presupposto e di motivazione e la violazione del principio di legittimo affidamento.

Come precisato dallo stesso ricorrente, la questione oggetto del ricorso attiene alla legittimità del provvedimento impugnato con cui l’ASP "assume di non essere tenuta al pagamento delle prestazioni rese dal Centro ricorrente, dal momento del trasferimento della sua attività nei nuovi locali di Viagrande e sino al 31 marzo 2010; trattandosi, a suo dire, di prestazioni rese in mancanza della prescritta autorizzazione sanitaria all’esercizio della relativa attività presso la nuova sede".

Si tratta quindi di verificare, fermo restando il difetto di giurisdizione sull’aspetto patrimoniale in senso stretto, se in effetti l’esercizio dell’attività nei nuovi locali non dovesse essere autorizzata oppure si, come il Collegio ritiene.

Il ricorrente sostiene che l’autorizzazione ex novo vada distinta dal mero trasferimento di sede, in occasione del quale non vengano a mutare i requisiti funzionali ed organizzativi mediante ampliamenti e/o mutamenti dell’attività già svolta in regime di accreditamento.

Ma tale distinzione è del tutto arbitraria, perché è lo stesso art. 8ter del citato D.Lgs., dopo aver premesso che "la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione", a precisare che tali autorizzazioni si applicano anche "alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate"; e d’altra parte, il non poter operare simili distinzioni ha anche una precisa logica, legata alla necessità che debba essere l’ASP a verificare se la nuova sede sia adatta all’esercizio dell’attività, quanto ad idoneità dei locali, delle strutture in genere, dei requisiti igienicosanitari, ecc.

E di tale aspetto si è mostrato consapevole lo stesso ricorrente, allorquando, dopo aver chiesto all’ASP, con nota del 28 ottobre 2009, il nulla osta al trasferimento dei relativi posti letto dal centro di Catania a quello di Viagrande, con successiva nota del 07.11.2009 ha poi chiesto anche il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio e la gestione del centro di riabilitazione nella nuova sede, "in quanto più rispondente ai requisiti generali così come previsto dal citato D.A. n. 890/2002".

Vale a dire che lo spostamento della sede dell’attività è soggetto a preventivo nulla osta, perché il soggetto convenzionato non può arbitrariamente trasferirsi senza essere stato a ciò autorizzato, come pure ad autorizzazione è poi soggetto "l’esercizio" vero e proprio dell’attività, una volta che l’Azienda abbia verificato che sussistono tutte le condizioni di legge, previste, è bene ricordare, a tutela della salute dei pazienti, e la cui sussistenza non può certo essere data per scontata anche quando fosse lo stesso soggetto convenzionato a dichiararlo.

Ne consegue che nessun affidamento poteva essersi legittimamente radicato in capo al ricorrente solo perché aveva svolto l’attività, fino a quando non avesse ottenuto la prevista autorizzazione, correttamente richiesta dallo stesso ricorrente.

Per cui il ricorso va rigettato.

Il Collegio ritiene sussistano le condizioni per compensare le spese di giudizio, anche in considerazione della ridotta attività difensiva dell’Azienda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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