T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 16-02-2011, n. 255 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- 3 luglio 1989: R. N., titolare di un complesso ricettivo all’aperto sito nel Comune di Cavallino Treporti, presenta, al Comune e all’ULSS 16, istanza per il rilascio del nulla osta igienicosanitario per l’esercizio dell’attività di campeggio;

21 aprile 1992: l’ULSS 16, autorità competente a rendere un parere tecnico, chiede al N. una integrazione della documentazione;

27 giugno 1992: il N. riscontra la richiesta di integrazione documentale della ULSS trasmettendo parte della documentazione richiesta e facendo presente che, in relazione a quanto domandato ai punti da 4. a 6. della richiesta (abitabilità / agibilità per opere condonate e/o rilasciate con concessione edilizia, impianto elettrico e dichiarazione di regolarità degli impianti idraulico -termico), i lavori prescritti sarebbero stati eseguiti entro un congruo periodo di tempo;

9 dicembre 1994: il N. informa l’ULSS che i lavori prescritti erano stati eseguiti, richiede l’esecuzione dei controlli del caso e sollecita il rilascio del richiesto nulla osta;

24 gennaio 2002: vista la perdurante inerzia dell’Amministrazione il N. sollecita nuovamente il rilascio del nulla osta;

21 maggio 2002: l’AULSS chiede al ricorrente una nuova integrazione della documentazione (v. elenco sub doc. 4 fasc. P. A.) e il versamento del compenso dovuto in base all’apposito tariffario regionale, avvisandolo inoltre che, trascorso inutilmente il termine indicato, la domanda sarebbe stata considerata come rinunciata, con conseguente restituzione della stessa al Sindaco priva del parere;

27 giugno 2002: l’AULSS 12 sollecita il N. a depositare la documentazione richiesta;

30 luglio 2002: l’AULSS restituisce al Comune il fascicolo, "privo del parere richiesto, in quanto la ditta interessata, invitata con lettera… in data 21 maggio 2001 e successiva 27 giugno 2001, non ha provveduto a quanto richiesto";

28 ottobre 2003: il responsabile del Servizio attività produttive turistiche e commerciali del Comune comunica al N. l’archiviazione dell’istanza presentata il 24 gennaio 2002 al fine di ottenere il nulla osta igienico sanitario per l’esercizio dell’attività di campeggio all’insegna "P." in via Ca" Savio 56. Nelle premesse del provvedimento impugnato viene richiamata in particolare una nota dell’AULSS "che non esprime il parere richiesto in quanto la ditta interessata non ha prodotto la documentazione richiesta per regolarizzare l’istanza".

Avverso e per l’annullamento del provvedimento sopra riassunto il N. ha formulato un unico, articolato motivo, concernente violazione degli articoli 2 e 3 e 7 e seguenti della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere per illogicità e contradditorietà, per travisamento dei fatti, genericità e perplessità e per carenza di motivazione.

In particolare, e in sintesi, il ricorrente lamenta prima di tutto l’erronea qualificazione della istanza presentata in data 24.1.2002 come istanza nuova, anziché come sollecito di quella già presentata in data 3.7.1989. Muovendo da questo assunto, il N. si duole del fatto che l’Amministrazione ha lasciato passare un rilevantissimo lasso di tempo per chiedere poi ulteriori integrazioni documentali e quindi archiviare la domanda. Né è stato comunicato a esso ricorrente alcun avvio del procedimento diretto alla archiviazione dell’istanza, circostanza che ha impedito all’interessato di partecipare al relativo procedimento. Il ricorrente lamenta poi l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, e ciò sul rilievo che l’Amministrazione non poteva limitarsi ad archiviare l’istanza "de qua" in ragione dell’asserita omessa ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale, essendo invece tenuta a motivare "nel merito" un eventuale rigetto della istanza.

Resiste il Comune.

2.Il ricorso è infondato e va respinto. E infatti:

l’atto impugnato va qualificato come un provvedimento esplicito di conclusione di un procedimento avviato su istanza dell’interessato;

anche dopo la entrata in vigore dell’art. 2 della l. n. 241/90, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso -termine, peraltro, che il ricorrente non indica, così come non individua le norme che lo contemplerebbero- non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento esplicito, tardivamente emanato (nel caso in esame, dopo un rilevante periodo di tempo dalla presentazione della domanda, il che rende innegabile che il procedimento abbia avuto uno svolgimento tutt’altro che ineccepibile), sempre che non venga in rilievo l’esplicita previsione della natura perentoria del termine o dell’effetto invalidante del suo mancato rispetto -v. "ex multis", CdS n. 6036/02;

il ricorrente, a fronte della mancata conclusione del procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, da parte della P. A., dopo un notevole periodo di tempo trascorso dalla presentazione della domanda, ben avrebbe potuto azionare la procedura diretta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio -inadempimento serbato dal Comune sulla istanza del privato;

non pare inutile soggiungere come il N. non abbia rilevato, nemmeno in via indiretta o incidentale, l’intervenuta formazione di un silenzio -assenso sula istanza;

sotto un diverso profilo non è certo preclusa alla P. A. la possibilità di chiedere all’interessato, a più riprese, integrazioni documentali -si intende, nel rispetto del limite dato dal divieto di aggravare il procedimento, limite che, nella specie, non è stato superato, e ciò tanto più nei casi, come quello "de quo", nei quali, come si evince chiaramente dall’allegato alla nota AULSS 21 maggio 2002, la documentazione richiesta risulta, oggettivamente, tutt’altro che superflua ai fini della definizione del procedimento;

quanto all’accennata violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 è appena il caso di rammentare che, con riferimento alla disciplina vigente al momento della adozione del provvedimento impugnato (2003), l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (o, per dir meglio, di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda -v. art. 10 bis l. n. 241/90), non sussisteva per i procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte. Inoltre, con la nota del 21 maggio 2002 l’AULSS aveva informato il N. che, "trascorso inutilmente il termine (assegnato), si intenderà fatta rinuncia alla domanda, che sarà conseguentemente restituita al Sindaco priva di parere", cosicché appare manifesto che il ricorrente era stato informato dell’esito che avrebbe avuto l’istanza se non si fosse provveduto a integrare la documentazione richiesta in modo conforme all’invito rivolto dalla P. A.;

quanto infine al rilievo secondo cui l’inottemperanza alla richiesta di integrazione documentale non avrebbe consentito all’Amministrazione di "archiviare", vale a dire di respingere, la istanza, senza ulteriore motivazione, il Collegio concorda con la difesa comunale laddove viene sottolineato che il Comune, nel richiamare, con il provvedimento conclusivo, la nota dell’AULSS con la quale l’integrazione documentale era stata richiesta, indica, sia pure "per relationem", anche gli elementi specifici che difettavano ai fini di una adeguata valutazione della istanza. Si tratta della documentazione menzionata nella nota dell’AULSS 12 del 21 maggio 2002, vale a dire della planimetria dello stato di fatto con le specificazioni ivi prescritte; della distinta con le superfici e le cubature di ogni singola camera; della documentazione probante sulla legittimità d’uso; del certificato di abitabilità/agibilità dei fabbricati; della dichiarazione di conformità degli impianti; del certificato di messa a terra dell’impianto elettrico; del certificato di prevenzione incendi; della dichiarazione relativa al superamento delle barriere architettoniche; dell’autorizzazione allo scarico dei reflui; della relazione descrittiva delle attività (v. doc. 4 fasc. P. A.): di qui, la conoscenza o, quantomeno, l’adeguata conoscibilità delle ragioni che hanno indotto il Comune ad emanare il provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate, avuto riguardo alle peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *