T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 16-02-2011, n. 253 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sequenza dei fatti per cui è causa è la seguente:

18 agosto 2004: il cittadino nigeriano N.J. presenta, alla Questura di Vicenza, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 2 luglio 2004;

31 marzo 2008: il Questore di Vicenza adotta il decreto di rigetto della domanda rilevando che:

al momento della istanza lo straniero aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di famiglia, dalla quale risultava essere residente in Vicenza, Via San Lazzaro n. 27;

da accertamenti esperiti presso il Comune di Vicenza è emerso che la richiesta di residenza fatta dallo straniero in data 24 giugno 2004 è stata respinta, e che lo straniero non ha dimostrato di avere un’altra dimora neanche come ospite;

in data 26 ottobre 2004, 29 dicembre 2004 e 7 maggio 2007 lo straniero è stato deferito all’A. G. per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del DPR n. 309/90;

e considerando che la normativa vigente prevede che lo straniero il quale si trovi sul territorio nazionale dev’essere in possesso anche di una idonea sistemazione alloggiativa, sistemazione idonea che lo straniero non ha comprovato. Di qui il rigetto della istanza;

9 maggio 2008: il decreto di rigetto della istanza viene notificato allo straniero;

7 luglio 2008: il N. presenta ricorso al Tar sottolineando, in sintesi:

di avere, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, ma prima della notifica del decreto (precisamente, il 19 aprile 2008), contratto matrimonio con una connazionale;

che il nucleo familiare, dal 14 luglio 2007, vive in Piombino Dese (PD), in un immobile condotto in locazione dalla coniuge del ricorrente (v. allegati da 5 a 8 fasc. ric.);

che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98, nella parte in cui è previsto che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…"; e per carenza di istruttoria per non avere, la Questura di Vicenza, effettuato una attenta indagine in merito alla complessiva situazione familiare del ricorrente. In particolare la Questura, prima di respingere l’istanza, avrebbe dovuto vagliare l’ipotesi di accordare allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Nel ricorso si legge tra l’altro che i coniugi N. sono genitori di una bambina nata nel 2007, e che la Questura non avrebbe posto la giusta attenzione all’esistenza di una figlia minore; e si insiste sulla possibilità di pervenire alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30 del t. u. n. 286/98 (v. pagine da 7 a 9 ric.).

30 luglio 2008: l’Amministrazione dell’interno si costituisce in giudizio, deposita gli atti del procedimento e chiede il rigetto del ricorso. Nella relazione dell’Ufficio Contenzioso viene tra l’altro ipotizzato un difetto di giurisdizione del Tar con riguardo alla pretesa rivolta a conseguire un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

31 luglio 2008: la sezione, con ordinanza n. 614, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame motivando come segue: "premesso che la motivazione del diniego impugnato si basa esclusivamente sulla mancanza di una "idonea sistemazione alloggiativa"; considerato che, in base a quanto rilevato dal ricorrente nella censura sub 1) e documento sub allegati 6) e 7) fascicolo ricorrente, la mancanza del requisito dell’alloggio idoneo risulta superata; che dunque sotto il profilo su esposto il ricorso appare sorretto da sufficiente "fumus" e che, pertanto, il Questore competente dovrà ripronunciarsi sulla domanda di rinnovo del permesso "per lavoro subordinato" entro 30 giorni tenendo conto della presente ordinanza cautelare, ferma la valutazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, come osservato dall’Ufficio Contenzioso della Questura di Vicenza nella relazione 22 luglio 2008; che il danno sussiste; ACCOGLIE… e, per l’effetto, ordina al competente organo dell’Amministrazione di ripronunciarsi sulla istanza entro 30 giorni".

6 agosto 2008: l’Ufficio Immigrazione fa presente di avere riesaminato l’istanza e, considerati "i gravi e numerosi precedenti penali per stupefacenti, anche recenti; lo stato di disoccupazione in cui versa lo straniero; la mancanza di reddito di sostentamento proveniente da fonti lecite; i quattro anni trascorsi senza che l’interessato si preoccupasse di completare l’istanza con la documentazione mancante"; informa di avere ritenuto di confermare il rigetto della istanza.

Con ordinanza istruttoria delegata n. 61/10, "ritenuto opportuno accertare se la citata conferma del diniego sia stata impugnata dal ricorrente e comunque se siano sopravvenuti fatti nuovi rilevanti ai fini del decidere e se persista tuttora l’interesse alla decisione del ricorso nel merito", è stato richiesto alle parti di depositare in segreteria, entro il 27 maggio 2010, una succinta nota sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito. L’ordinanza è rimasta ineseguita.

2.Prima di esaminare il merito della controversia va sottolineata la irrilevanza, ai fini processuali, della nota, datata 6 agosto 2008, pervenuta in segreteria il 19 settembre 2008, di conferma del rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nota redatta dall’Ufficio Immigrazione richiamando, tra l’altro, l’ordinanza di sospensiva "propulsiva" del Tar n. 614/08. Indipendentemente dal fatto che si tratta di nota non riconducibile al Questore di Vicenza, autorità competente in materia, non risulta in alcun modo comprovata la comunicazione, allo straniero, di questa "nota di conferma di diniego" ai sensi dell’art. 21 bis della l. n. 241/90. Non risulta insomma che il Questore di Vicenza abbia adottato e fatto notificare al ricorrente un nuovo, formale diniego di rinnovo del titolo di soggiorno. Tale certamente non può essere qualificata la nota sopra citata. Né la nota medesima può introdurre motivazioni postume riferibili al provvedimento impugnato. L’analisi del ricorso va imperniata, dunque, anche nella presente fase di merito, solo sul diniego in epigrafe indicato.

A questo riguardo va precisato che il ricorso, nella parte in cui si argomenta nel senso della possibilità, per il ricorrente, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30 del t. u. n. 286/98, deve ritenersi inammissibile giacché, per giurisprudenza pacifica, in tema di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia -o di pretesa al conseguimento del permesso medesimo, la controversia è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario (v., di recente, Tar Veneto, III, sent. n. 3523/09, p. 2.1., e altre, a partire da Tar Veneto, III, n. 3269/02).

Tanto chiarito, e rammentato che, come si è detto sopra al p. 1., il Questore, nel giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso, ha (sì) richiamato, nelle premesse del decreto, i molteplici deferimenti dello straniero all’A. G. per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del DPR n. 309/90, finendo però, poi, col motivare il rigetto della istanza facendo riferimento in via esclusiva alla mancanza del requisito della idonea sistemazione alloggiativa, il Collegio ritiene che la decisione assunta nella fase cautelare, quindi a un primo e sommario esame, vada rimeditata, giungendosi alla reiezione del ricorso.

E infatti:

in tema di interpretazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…", la giurisprudenza preminente (Cass. n. 2417/06, CdS, VI, nn. 5994/10 e 1590/10) è dell’avviso che si debba tenere conto anche degli elementi sopraggiunti prima della adozione della decisione dell’autorità amministrativa, per verificare se sussistano le condizioni che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti, avendo riguardo, lo si ripete, al momento in cui l’autorità amministrativa si pronuncia;

ciò posto in termini generali, e guardando adesso più da vicino al caso in esame, va sottolineato che il ricorrente ha contratto matrimonio con J.M. il 19 aprile 2008, vale a dire dopo l’adozione del decreto impugnato; e inoltre che lo straniero non ha comunicato subito, ancorché dopo l’adozione del provvedimento negativo, ma prima della comunicazione del medesimo, di avere contratto matrimonio con J.M. e di convivere con la stessa in Piombino Dese (PD): l’Amministrazione è tenuta infatti a decidere sulla istanza in base alle circostanze di fatto introdotte in via documentale, e in modo tempestivo, all’interno del procedimento amministrativo (CdS, VI, 1590/09 cit.).

Il ricorso va perciò respinto ma resta salva la possibilità, per il ricorrente, di presentare, alla Questura di Vicenza, una istanza di riesame o una nuova domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce degli elementi sopraggiunti evidenziati con i documenti da 4 a 9 fasc. ric..

Le spese del procedimento possono essere compensate, avuto riguardo agli esiti contrastanti della fase cautelare e del merito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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