Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6493 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 marzo 2010, il GIP del Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da C.S. contro il decreto con il quale il PM aveva accolto solo parzialmente la richiesta di restituzione dei documenti sequestrati in data 31.3.2009, al rilievo che la documentazione ancora in sequestro era rilevante ai fini probatori perchè necessaria ai fini della ricostruzione della reale condizione patrimoniale dell’indagato.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – manifesta illogicità della motivazione per avere il provvedimento impugnato erroneamente ritenuto che la documentazione tuttora in sequestro abbia ad oggetto solo documentazione bancaria e titoli cambiari, quando invece fra i documenti in sequestro vi sono agende e lettere di carattere personale; – inosservanza o erronea applicazione dell’art. 405 c.p.p., comma 2 e art. 407 c.p.p., comma 3 per non aver esaminato il vizio di cui sarebbe affetto il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza perchè eseguito dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari.
Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato da atto che il vincolo cautelare risulta mantenuto unicamente con riguardo a documentazione bancaria e titoli cambiari ed allo scopo rinvia alla nota della Guardia di Finanza del 12.11.2009.

La verifica degli atti evidenzia l’inesistenza della citata nota e quindi la mancanza totale di motivazione.

Il ricorrente, dopo il primo provvedimento di restituzione del PM datato 9.10.2009, ha presentato nuova istanza di dissequestro che il PM ha rigettato tenuto conto del precedente parziale accoglimento.

Nell’atto di opposizione si è fatto specifico riferimento a documenti contenuti in alcune cartelle, in particolare a due lettere del Prof. P.R., che C. ha sostenuto non aver alcun riferimento con l’indagine in corso, nonchè a dodici agende.

Il GIP ha affermato che la documentazione in sequestro ha ad oggetto solo documentazione bancaria e titoli cambiari (in copia). A tal fine richiama nota della Guardia di Finanza 12.11.2009, di cui tuttavia non v’ è traccia in atti, sicchè la motivazione è mancante.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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