Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 11/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummanno Terme in data 22/5/2009, appellata da M. E., dichiarato colpevole di ricettazione di un assegno bancario dell’importo di L. 600.000,denunciato smarrito, e riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 300 di multa.

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per illogicità della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del reato quale appropriazione indebita di cose smarrite;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione, mancando la prova del reato presupposto, risultando acquisita agli atti la sola denuncia di smarrimento dell’assegno, non essendo emersi in sede dibattimentale elementi che potessero far ritenere che l’assegno denunciato come smarrito fosse stato in realtà rubato;

c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale in quanto la mera ricezione del modulo di assegni smarrito non poteva essere qualificato quale reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Va, preliminarmente, rilevato come appaia del tutto irrilevante, con riferimento a tutti i motivi di ricorso, che l’assegno oggetto della contestata ricettazione sia stato rubato al proprietario o da questi smarrito, ben potendosi ravvisare la ricettazione anche quando il reato presupposto sia un reato procedibile a querela (appropriazione indebita di cose smarrite – art. 647 c.p.) e questa non sia stata proposta (analogamente è stata ritenuta configurabile la ricettazione, anche in mancanza di querela per il furto, quale reato presupposto, cfr Sez. 2, Sentenza n. 33478 del 28/05/2010 Ud. (dep. 10/09/2010) Rv. 248248, Sez. 2, Sentenza n. 22555 del 09/06/2006 Ud.

(dep. 27/06/2006) Rv. 234653.

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede (Sez. 4, Sentenza n. 4170 del 12/12/2006 Ud. (dep. 02/02/2007) Rv. 235897).

L’imputato non ha fornito spiegazioni plausibili in ordine al possesso dell’assegno; a tal proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (si vedano: Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. – dep. 13/03/1997 -Rv. 207313; Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003 Ud. -dep. 10/04/2003 – Rv. 224634).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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