Cons. Stato Sez. III, Sent., 17-02-2011, n. 1023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso di N.L. volto ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori di "veterinario dirigente" svolte nel periodo 1.10.1991 – 31.12.1994 presso la U.S.L. n.46 di Napoli.

A fondamento della pronuncia il Giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui nel settore del pubblico impiego, a meno che una espressa previsione di legge non disponga in senso diverso, le mansioni svolte dal pubblico dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute in base ad un atto di nomina o comunque proprie del livello di inquadramento, sono irrilevanti ai fini del trattamento economico; ed è stato altresì rilevato, quanto al vigente quadro normativo, che il diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte può essere riconosciuto solo a decorrere dalla entrata in vigore del d. lgs. n.387 del 1998 con il quale è stata resa operativa la disciplina dell’art.56 d.lgs. n.29 del 1993.

Senonchè la anzidetta pronuncia non tiene conto che nel settore sanitario l’art. 29 d.p.r. n.761/1979 ha dettato una disciplina speciale con riferimento alle mansioni superiori svolte dai dipendenti delle U.S.L., disponendo che l’assegnazione temporanea a mansioni superiori senza variazione del trattamento economico non può eccedere i sessanta giorni nell’anno solare; e secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale siffatta disciplina comporta che il trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori -diversamente da quanto accade in generale nel pubblico impiego- va comunque riconosciuto per il periodo che eccede i sessanta giorni, sempreché vi sia stato un previo atto formale di incarico nello svolgimento di dette funzioni, e sussista inoltre la vacanza del posto in organico (in tal senso tra le più recenti Cons.St. V, n.4521/2010 e precedenti ivi richiamati).

Poiché nella fattispecie in esame non è in contestazione la ricorrenza delle anzidette condizioni, la domanda proposta in primo grado dall’odierno appellante deve essere accolta, con la precisazione che i primi sessanta giorni di svolgimento delle mansioni superiori non danno luogo al relativo trattamento economico superiore; sulle differenze retributive spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri e le modalità fissate nella decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.3 del 15 giugno 1998.

Per quanto precede l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado da N.L. nei sensi di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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