Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7722 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 1008 del 2005 la corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame di A.F., quale procuratrice di A.A., avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti del vicino V.G. per avere questi, non rimuovendo per lungo tempo le impalcature che aveva fatto apporre in un cortile interno per l’esecuzione di lavori sulla propria facciata, agevolato l’accesso di ignoti che avevano perpetrato un furto nell’abitazione dell’ A..

Ha ritenuto la corte d’appello che non sussistesse la prova, in relazione alla possibilità di tre diverse modalità di accesso alla casa del derubato, del nesso causale tra la presenza delle impalcature ed il furto.

2.- Avverso la decisione ricorre per cassazione A. F. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il V..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2.- La sentenza è censurata per ogni tipo di vizio della motivazione su fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 2043 c.c. per non aver considerato che, in relazione all’ora del furto (tra le 8,20 e le 14,45 dell'(OMISSIS)) ed allo stato dei luoghi, nessuna delle tre alternative possibilità di accesso all’abitazione descritte dal c.t.u. era in concreto realistica; e poichè, "essendo l’impalcatura posta all’interno del cortile di proprietà esclusiva del V., sussiste(va) a suo carico una presunzione iuris tantum di responsabilità cagionata da cose di cui questi aveva l’onere di custodia". 3.- Il ricorso è infondato.

Quanto ai denunciati vizi della motivazione poichè, non essendo l’impianto argomentativo della sentenza impugnata nè carente nè contraddittorio in relazione alle varie possibilità alternative esaminate, la censura del ricorrente si risolve in realtà nella critica dell’apprezzamento del fatto effettuato dal giudice del merito, non suscettibile di essere reiterato in sede di legittimità.

Quanto alla presunzione di responsabilità che graverebbe sul custode (ex art. 2051 c.c., del quale non è peraltro denunciata la violazione), poichè il criterio di imputazione di cui alla disposizione citata comporta bensì la responsabilità del custode (salvo che provi il fortuito) per i danni cagionati dalla cosa, ma non comporta affatto la presunzione di nesso causale fra la cosa ed il danno, che va comunque provato dal danneggiato. Il che è certamente possibile anche tramite un procedimento di inferenza induttiva (presunzione), tuttavia inevitabilmente correlato all’apprezzamento delle circostanze concrete, che appunto compete al giudice del merito con una valutazione di merito infondatamente censurata in questa sede sotto il profilo del vizio della motivazione.

4.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700, di cui 1.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *