T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 17-02-2011, n. 984 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente – premesso in fatto di essere dipendente del Comune di Teano; di aver precedentemente prestato ex Legge n.285/1977 servizio non di ruolo; che per il periodo di rapporto non di ruolo l’Ente aveva applicato le trattenute previdenziali per versarle all’INADEL – lamenta la violazione dell’art.16 della Legge n.152/1968, dell’art.8 della Legge n.75/1980, dell’art.125 del DPR n.3/1957 e della Legge n.33/1980, chiedendo la condanna del Comune al pagamento dell’indennità di fine rapporto per il periodo di servizio prestato fuori ruolo, nonché la restituzione dei contributi previdenziali trattenuti mediante ritenzione dello stipendio.

2. Il Collegio ritiene in via preliminare di dover dichiarare la parziale improcedibilità del gravame, attesa la riconosciuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di fine servizio.

3. Per il resto la Sezione è chiamata nella fattispecie a pronunciarsi sia sull’esistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciare, sia sulla fondatezza o meno delle pretese sostanziali avanzate da parte ricorrente con l’atto di diffida ritualmente notificato.

3.1 Per quanto concerne la verifica dell’ obbligo di provvedere, va ricordato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 27.6.2007, n.6312) che la stessa non va compiuta in astratto, ma in relazione alla domanda, perché quella invocata al Giudice investito della controversia non è una pronuncia qualsiasi, ma una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che, almeno in via astratta, possa essere satisfattorio dell’interesse sostanziale fatto valere (TAR Lazio, Roma, I, 28.1.1998, n.457; Cons. Stato, VI, 29.1.1997 n. 162; 19.2.1993, n.170).

Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità che si oppone almeno in linea teorica ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazionepretesa, è pur sempre rispetto all’oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell’istante, che vanno sindacati l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’eventuale inadempimento. Ciò specialmente dopo l’entrata in vigore della novella apportata dalla Legge n.80/2005 all’art. 2, comma 4bis, della Legge n.241/1990, laddove è stato precisato che il giudice nel sindacato sul silenzio può conoscere "della fondatezza dell’istanza" avanzata dal privato; il più recente dato positivo conferma, infatti, che a tale, almeno in via puramente astratta, fondatezza più che alla mera attribuzione del potere, occorre aver riguardo sia per accertare l’esistenza concreta dell’obbligo di provvedere, sia l’effettiva realizzabilità dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio avverso il silenzio inadempimento (T.A.R. Lazio, Roma, III, 12.1.2006, n. 270; Cons. Stato, IV, 14.7.2003, n. 4159; VI, 10.2.2003, n. 672).

3.2 Quanto al merito della controversia, come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 31.5.2005, n.2842; IV, 19.10.2004, n. 6716; VI, 31.3.1999, n.378; A.P., 7.2.1991, n.1), nel sistema derivante dal combinato disposto delle disposizioni di cui alle Leggi n. 285/1977 e n. 33/1980 i giovani assunti in servizio e successivamente immessi nei ruoli a seguito della loro iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei sono titolari, nel tempo, di tre distinti rapporti, ai quali corrispondono diversi "status", ciascuno dei quali ha una specifica fonte normativa ed una autonoma disciplina: a) il primo, quello di socio di cooperativa (ovvero di assunto con contratto di formazione lavoro) con la quale l’Amministrazione ha stipulato una apposita convenzione, che continua ad essere regolato sotto tutti i profili dalla legge n. 285/1977 e dall’atto contrattuale e che, pertanto, pur essendo di pubblico impiego a tempo determinato, resta sempre un rapporto preliminare precario neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici non di ruolo; b) il secondo, quello che nasce con l’iscrizione nella apposita graduatoria degli idonei per l’immissione nei ruoli ai sensi della legge n. 33/1980, che costituisce un rapporto di impiego pubblico non di ruolo a tempo indeterminato fino all’immissione nei ruoli e che, conseguentemente, è assimilato allo status di dipendente pubblico non di ruolo; c) il terzo, che nasce con l’immissione nei ruoli, avente natura di pubblico impiego di ruolo e regolato dalle relative disposizioni, senza che vi sia alcuna disposizione che tenga conto, nell’ambito di tale rapporto, dell’anzianità maturata nel precedente ovvero nei precedenti rapporti.

3.3 Nello specifico la Sezione, rimeditata la soluzione prospettata nel precedente citato da parte ricorrente, non può esimersi dal dichiarare l’inammissibilità del ricorso nella misura in cui afferisce alla mancata restituzione delle quote di ritenute previdenziali a carico del dipendente indebitamente trattenute, dal momento che il contraddittorio non è stato instaurato nei confronti dell’INADEL, ovvero dell’Ente di previdenza degli Enti locali – che è organismo dotato di personalità giuridica e persegue interessi di sicuro rilievo pubblicistico in relazione all’attività previdenziale e assistenziale da esso svolta, ciò per il riflesso degli aspetti sostanziali rappresentati e che trovano conferma anche nel rilievo che l’interesse giuridicamente protetto dal lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa non può essere soddisfatto se non con la cooperazione dell’Istituto assicuratore – ed al quale all’epoca erano state versate le ritenute previdenziali trattenute a parte ricorrente dal Comune intimato. La domanda concernente la restituzione dei contributi che risultano versati da dipendenti pubblici oltre il dovuto configura, infatti, una ipotesi di indebito oggettivo e, come è noto, nell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano rispettivamente al solvens ed all’accipiens.

4. Il Collegio, in conclusione, in disparte la considerazione che comunque i contributi previdenziali trattenuti dall’Ente hanno contribuito alla determinazione dell’ammontare della pensione di vecchiaia della stessa parte ricorrente, ritiene che il ricorso vada dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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