T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 17-02-2011, n. 998 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

esistenti i presupposti per la riunione dei ricorsi sopra epigrafati alla luce della loro pacifica connessione, di cui di seguito, e fatta quindi applicazione dell’art. 70 cod. proc. amm.;

Dato atto che i gravami sono stati proposti, ai sensi dell’art. 25 della l. 241/1990, in via individuale, a mezzo di un comune difensore, da dipendenti dell’Azienda sanitaria locale (Asl) di Caserta per ottenere la condanna della stessa all’esibizione di documentazione inutilmente richiesta;

Che, nello specifico, trattasi, in riferimento a tutti gli istanti (oggi ricorrenti), di "documentazione (cartellini marcatempo; turni di servizio e busta paga anni 20012002200320042005) attestante per tale periodo quale turnazione abbia effettuato il dipendente e relativamente alla stessa quante volte e per quali giorni abbia espletato la prestazione lavorativa per 15 minuti in più non retribuiti", la cui acquisizione si rende(va) necessaria al fine di vedersi riconosciuti, nella competente sede giudiziaria, diritti, fin qui negati, legati all’effettuazione di prestazioni lavorative in tali giornate;

Che ciascun ricorrente, dopo aver tanto premesso, dato atto dell’avvenuta formazione del silenzio rigetto ex cennato art. 25, comma quarto, l. 241/1990 e, in conseguenza, denunciata la violazione dell’art. 22 e ss. della stessa legge, ha chiesto che il Tribunale ordini alla Azienda sanitaria l’esibizione della documentazione in questione, ai sensi del successivo comma 6 dell’art 25 della ripetuta legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Dato ancora atto che l’Azienda intimata non si è costituita nei giudizi di cui qui ci si occupa;

Preso quindi atto che, in seno all’odierna adunanza camerale, il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale che le pretese dei singoli suoi assistiti, la cui posizione è qui all’esame, non erano state soddisfatte ed ha quindi insistito sull’accoglimento dei gravami, con vittoria delle spese;

Ritenuto fondata la prospettazione attorea in ordine all’illegittimità del silenzio fatto maturare sulle proposte istanze di accesso;

Considerato infatti che in materia di pubblico impiego il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza (cfr., fra le ultime, in relazione ad identiche istanze di accesso proposte da altri dipendenti della stessa Azienda qui intimata, Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze nn. 51 e 52 del 10 gennaio 2011);

Che, come ivi già precisato, gli atti qui richiesti integrano senz’altro il concetto di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 241/1990 e che ciascun ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;

Che l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in via generale l’obbligo dell’amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi, nel mentre le ipotesi di preclusione all’accesso sono tassative e non estensibili "e fra esse non rientrano di certo i turni di servizio et similia" (cfr. sempre, in tali testuali sensi, le sopra cennate pronunce della Sezione);

Precisato infine anche qui che l’accoglimento di domande di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l’acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa;

Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni richieste dalla legge per l’esercizio del diritto di accesso, quale qui invocato dai ricorrenti dipendenti della Asl con rituali azioni individuali e che quindi in conseguenza i ricorsi risultano fondati e, siccome tali, vanno accolti, all’uopo disponendosi nei sensi di cui in dispositivo;

Ritenuto ancora che le spese di giudizio, come è regola, debbano essere poste a carico della intimata A.S.L.di Caserta e liquidate – avuto conto della serialità dei gravami, nel coacervo di quelli qui riuniti, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza camerale, di quelli decisi nelle scorse adunanze e degli altri ancora già depositati ed in attesa di fissazione- nella misura indicata in dispositivo a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e tutti li accoglie.

Per l’effetto, ordina all’Azienda sanitaria locale di Caserta di consentire a ciascun ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso da ciascuno di essi proposta, all’uopo assegnando, per il complessivo adempimento, il termine di giorni novanta (90) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.

Condanna la Azienda sanitaria locale di Caserta al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate, in relazione al coacervo dei ricorsi qui definiti, a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, nella misura complessiva di Euro millecinquecento/00 (1.500.00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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