Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7719 Tutela delle condizioni di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il (OMISSIS) il quarantatreenne B.P., direttore tecnico dei lavori di asfaltatura eseguiti dalla Formamblente Costruzioni s.r.l. in una strada cittadina di (OMISSIS), fu investito da un rullo compressore manovrato in retromarcia da un dipendente della stessa appaltatrice, riportando lesioni personali che ne provocarono l’invalidità permanente quantificata nel 65%.

Nel 1999 agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di N.F., che manovrava il 1 rullo compressore, della Safes s.c.a r.l., proprietaria del mezzo, e della Sun Insurance Office ltd, assicuratrice del rullo compressore per la r.c.a..

Contumace il N., le società convenute resistettero.

La domanda fu rigettata dal tribunale di Trento con sentenza n. 705/03. 2.- L’appello del B. è stato accolto dalla corte d’appello di Trento con sentenza n. 378/05 esclusivamente in ordine alla responsabilità del manovratore del rullo, quantificata nel 30%, essendosi ritenuto che il sinistro dovesse per il resto ascriversi all’apporto causale della stessa vittima, cui è stata riconosciuta per danno non patrimoniale la somma di Euro 180.000, oltre accessori, con compensazione delle spese tra tutte le parti.

E’ stato respinto nei confronti delle convenute società proprietaria ed assicuratrice del mezzo sul rilievo che l’incidente non era avvenuto in un contesto qualificabile come circolazione per gli effetti di cui all’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il B., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la sola Sun Insurance, che ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2.- Coi primi due motivi di ricorso la sentenza è censurata per violazione di legge ed ogni tipo di vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del cantiere nel quale s’era verificato il fatto come area privata non aperta all’uso pubblico.

2.1.- Le censure sono infondate.

Dopo avere escluso che il cantiere – sostanzialmente coincidente col tratto di strada da asfaltare e delimitato da nastri che ne impedivano l’accesso ai non addetti ai lavori – fosse aperto ad un numero indeterminato di persone, la corte ha escluso che il movimento a senso alternato ("avanti e indietro") del rullo valesse ad integrare il concetto stesso di circolazione, essendo quel movimento "funzionale esclusivamente alla realizzazione dell’opera che doveva essere compiuta ; si trattava cioè di un semplice movimento del veicolo nell’ambito del cantiere dove non esisteva altro traffico di mezzi" (così la sentenza, a pagina 19).

La diversa tesi del ricorrente sostanzialmente presuppone l’equiparazione alla "circolazione" (su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per gli effetti di cui alla L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18) del movimento di un mezzo che stia svolgendo in un cantiere il lavoro per il quale è stato costruito.

Così evidentemente non è, giacchè dovrebbe altrimenti negarsi la stessa possibilità che il movimento di un mezzo meccanico che possa anche circolare non sia, sempre e comunque, anche circolazione, quand’anche il moto si svolga in un cantiere chiuso ed il mezzo stia eseguendo i movimenti che gli sono propri (nella specie, la compressione dell’asfalto disteso da altra macchina).

La profonda diversità tra le due funzioni esclude che la pretesa assimilazione sia possibile.

Il solido impianto argomentativo della sentenza rivela l’infondatezza anche dei prospettati vizi della motivazione.

3.- Con gli ulteriori tre motivi di ricorso il ricorrente si duole, deducendo falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2087 c.c., delle disposizioni antinfortunistiche, nonchè ogni tipo di vizio della motivazione, che la corte d’appello abbia ritenuto di ravvisare l’apporto causale della stessa vittima e di determinarlo nel 70%, anzichè in misura inferiore.

3.1.- Anche queste censure sono infondate.

La valorizzazione del fatto che la vittima fosse lo stesso soggetto al quale competeva il controllo del lavoro, a tutela della sicurezza di tutti coloro che svolgevano la propria opera nel cantiere e dunque anche della propria, per un verso non è irragionevole; e per altro verso ha comportato, nell’apprezzamento del fatto come concretamente svoltosi, una valutazione di merito supportata da motivazione del tutto adeguata in ordine all’incidenza della sua qualificata distrazione durante la manovra di retromarcia del rullo.

4.- Il ricorso è respinto.

Le particolarità del caso inducono alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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