T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 17-02-2011, n. 996 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Y.S.E. impugnava il provvedimento indicato in epigrafe e, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, ne chiedeva l’annullamento, nonchè, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia.

1.2. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura di Caserta che chiedevano il rigetto del ricorso.

1.3. Con ordinanza del 28/07/2010, il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione.

1.4. All’esito dell’udienza di trattazione del 25/01/2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

2.1. Con il provvedimento impugnato, la Questura di Caserta rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente con considerevole ritardo rispetto alla scadenza del titolo di soggiorno medesimo. A tanto l’Amministrazione giungeva sulla base di un giudizio negativo in merito alla mancata ottemperanza da parte della ricorrente alla richiesta di giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza; in particolare, tale condotta era giudicata "incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione, essendosi l’istante completamente disinteressata di fornire valide giustificazioni per il ritardo…".

2.2. La ricorrente contesta in fatto i presupposti del provvedimento impugnato affermando di aver già chiesto il rinnovo del permesso in data 22.12.2006 alla Questura di Siena e di aver reiterato l’istanza nel 2008 poiché non aveva avuto notizie circa l’esito del procedimento così avviato. La ricorrente, inoltre, faceva presente che, nel frattempo, aveva optato per la prosecuzione degli studi presso la Missione Italiana per l’evangelo in Castel Volturno e aveva avuto un figlio nato in Italia. Y.S.E. censura, quindi: l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento e carenza di motivazione dovuta anche alla mancata considerazione della memoria presentata dalla difesa della ricorrente in data 27.05.2009; la violazione dei termini di cui all’art. 5 D.lgs 286/1998; la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990.

3.1. Seppur non rileva, ai fini della legittimità dell’impugnato diniego, la violazione dei termini ordinatori a cui la ricorrente ha fatto riferimento con la seconda censura, le altre censure si palesano fondate.

4.1. In particolare, la Questura di Caserta ha mostrato di non tenere nella dovuta considerazione la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso avvenuta in data 22.12.2006 mediante "kit postale" spedito alla Questura di Siena ai sensi della convenzione del 30.01.2006 stipulata tra il Ministero dell’Interno e poste italiane ex art.. 39 L. 3/2003 (cfr. doc. n. 5 prod. ricorrente).

4.2. Nella relazione dell’amministrazione si sostiene che tale richiesta non si sarebbe mai perfezionata poichè la ricorrente non si è presentata presso gli uffici della Questura (circostanza contestata dalla ricorrente che afferma di essersi recata più volte a chiedere informazioni sull’evasione della pratica); la richiesta in questione, infatti, a seguito di una "visualizzazione al sistema WEB stranieri" è risultata essere "da acquisire". Tale assunto dell’Amministrazione, peraltro, in assenza della prova che la straniera sia stata convocata in Questura e di altre indicazioni sulle eventuali carenze sostanziali dell’istanza stessa, non ha alcun valore dirimente, né avrebbe dovuto impedire il perfezionamento del procedimento relativo alla richiesta di rinnovo in questione.

4.3. L’inoltro della domanda a mezzo di kit postale, infatti, non esime le amministrazioni competenti dal convocare l’interessato (cfr. art. 2 bis D.P.R. 394/1999); in mancanza di tale convocazione, non sussiste alcun obbligo dell’interessata a recarsi presso gli Uffici competenti.

4.4. Per quanto precede, il ritardo e la mancanza di collaborazione imputati alla ricorrente non sono positivamente apprezzabili, essendo dipesi dal mancato perfezionamento del procedimento iniziato con l’istanza del dicembre 2006, rispetto al quale non vi sono in atti elementi tali da ricondurne la responsabilità alla ricorrente medesima.

4.5. Va anche detto, peraltro, che la medesima ricorrente nella memoria del 27.05.2009 ha dato atto, sia pur genericamente, di aver sempre richiesto, nei termini, il rinnovo del permesso e, ciò nonostante, l’amministrazione ha provveduto nel modo descritto senza tenere in considerazione quanto affermato.

5.1. Nella relazione dell’Amministrazione si rilevano ben altre motivazioni che sarebbero idonee a sostenere il diniego del permesso (mancato raggiungimento del numero degli esami prescritto, assenza di richiesta del permesso di soggiorno per gravidanza, impossibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi per mancanza del prescritto visto consolare), ma di tali circostanze non v’è traccia nel provvedimento impugnato e, quindi, irrilevanti ai fini della legittimità del diniego impugnato.

5.2. In proposito, deve essere ribadito il divieto di integrazione motivazionale in giudizio "dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell’illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario" (Consiglio Stato, sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997; cfr., ex multis, anche Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2010, n. 1241).

6.1. E’, altresì, fondata la censura relativa al mancato invio della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 in quanto l’incertezza dei presupposti di fatto (la ricorrente sostiene di avere perdurante diritto al permesso per motivi di studio in virtù dei corsi seguiti presso la citata Missione per l’Evangelo), non consentono di ritenere dimostrati i presupposti per l’applicazione della deroga di cui all’art. 21 octies L. 241/1990.

7.1. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e, per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato con salvezza di quelli ulteriori dell’amministrazione che, nel valutare l’esistenza dei presupposti sostanziali per il rinnovo del permesso, dovrà consentire all’interessata la prescritta partecipazione procedimentale.

7.2. Le difficoltà sottese al coordinamento tra i due uffici interessati e la persistente incertezza sulla sussistenza delle condizioni per il rinnovo del permesso, integrano gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta):

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con salvezza di quelli ulteriori dell’amministrazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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