Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7718 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che i congiunti di L.M., deceduto in un incidente stradale provocato da C.F. a bordo della cui vettura viaggiava come trasportato, agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del medesimo e dell’assicuratrice Assimoco Assicurazioni s.p.a.;

il tribunale di Frosinone, pronunciando nella contumacia del C., accolse la domanda con sentenza n. 319 del 2002;

la corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame dell’Assimoco, escluse il danno patrimoniale riconosciuto a favore della madre del defunto D.S.L., condannando solidalmente l’Assimoco ed il C. a pagarle la minor somma di Euro 232.122,28;

che avverso la sentenza ricorre per cassazione D.S.L., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la sola società di assicurazioni;

che il Collegio ha disposto che sia redatta una motivazione semplificata;
Motivi della decisione

coi primi due motivi di ricorso la ricorrente deduce nullità della sentenza per non essere stato il C. citato nel giudizio di appello e per non essere stata ordinata l’integrazione del contraddittorio in suo confronto, benchè ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario (della L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, artt. 101 e 331 c.p.c.) e, col terzo, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso che l’abbandono del lavoro da parte della madre potesse considerarsi conseguenza della morte del figlio;

che i primi due motivi sono inammissibili per carenza di interesse da parte della ricorrente, alla quale non è concettualmente possibile che sia derivato alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione al giudizio di appello del C., peraltro condannato anch’egli al risarcimento (cfr., sul punto, le osservazioni svolte da cass., n. 2461/2009);

che, invero, egli era portatore di un interesse opposto a quello dell’attuale ricorrente, il cui interesse alla cassazione della sentenza in non altro consiste che nella possibilità che, in un rinnovato giudizio, non sia ridotta l’entità del risarcimento;

che, tuttavìa, tale interesse non è giuridicamente rilevante e non è comunque dipendente dalla predicata nullità della sentenza;

che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto involge un giudizio di fatto, supportato in sentenza da motivazione sufficiente e niente affatto contraddittoria laddove la corte d’appello ha escluso che la modesta entità del grado di invalidità permanente (8- 9%) riconosciuto alla madre per pregiudizio psichico incidesse, in difetto di ulteriori risultanze, sulla sua capacità lavorativa specifica;

che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200, di cui 2000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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