T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 17-02-2011, n. 995 Trasferimento del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, T.E., agente di P.S. in servizio presso la Questura di Napoli, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’amministrazione di appartenenza respingeva l’istanza di assegnazione alla Questura di Salerno ai sensi dell’art. 33 co. 5 L. 104/1992. In virtù di numerose censure in fatto e in diritto, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento appena descritto, nonchè, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia.

1.2. Si costituiva il Ministero dell’Interno che chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Con ordinanza del 04.12.2006, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione.

1.4. All’esito dell’udienza di trattazione del 25/01/2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione

2.1. Con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’interno rigettava l’istanza presentata dal ricorrente in data 26.10.2005 ai sensi dell’art. 33 co. 5 L. 104/1992 al fine di ottenere il trasferimento dalla Questura di Napoli a una delle sedi della Polizia di Stato di Salerno per meglio assistere il proprio suocero DE NOTARIS Alberto, invalido al 100% e riconosciuto come soggetto affetto da handicap ai sensi della citata L. 104/1992, con cui convive.

2.2. In particolare, l’Amministrazione intimata negava il beneficio in quanto il ricorrente non aveva adeguatamente documentato il requisito dell’esclusività dell’assistenza; l’esclusività, infatti, risultava essere rappresentata "solo per mezzo di semplici dichiarazioni di carattere formale, non risultando essa provata con la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, oppure concernenti stati psicofisici connotati da particolare gravità e quindi idonei a comprovare l’effettiva indisponibilità assistenziale degli altri familiari" (cfr. provvedimento impugnato).

2.3. Il ricorrente ha censurato il provvedimento per eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo di aver adeguatamente comprovato il requisito dell’esclusività dell’assistenza in quanto gli altri familiari conviventi sarebbero impossibilitati a prestare un’assistenza continuativa, mentre l’altro figlio del DE NOTARIS vive in altra Regione (come documentato da certificati anagrafici in atti).

3.1. Invero, è stato chiarito in giurisprudenza che il requisito dell’esclusività dell’assistenza "deve essere assolto con particolare rigore soprattutto quando nell’ambito dei familiari vi siano più persone potenzialmente idonee ad assistere il disabile" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 febbraio 2010, n. 943) e che, a tal fine, non possono bastare semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti impegni di vita ordinari e comuni, ma è necessaria la produzione di "dati ed elementi certi e di carattere oggettivo" (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8527).

3.2.1. Ebbene, nel caso di specie, le affermazioni circa l’impedimento degli altri familiari conviventi trovano un riscontro insufficiente nella documentazione allegata al ricorso.

3.2.2. Da un lato, infatti, le patologie lamentate da PENTA Ester, suocera del ricorrente e moglie del portatore di handicap, non sembrano preclusive della possibilità di prestare assistenza (sono in atti certificati attestanti ipertensione, osteoporosi, ipertensione arteriosa); si tratta, infatti, di patologie legate in prevalenza all’età avanzata e non invalidanti, com’è dimostrato dagli stessi certificati e dalle ricette mediche in atti, laddove non v’è alcuna prescrizione di limitare l’attività fisica.

3.2.3. Per altro verso, le affermazioni relative all’impossibilità di prestare assistenza da parte della moglie del ricorrente, DE NOTARIS Antonella, figlia di Alberto, sono prive di qualsivoglia riscontro (fatta eccezione per la presenza nel nucleo familiare di un figlio minore); in particolare, non è dimostrato in alcun modo che gli impegni lavorativi della medesima DE NOTARIS Antonella impediscano di prestare assistenza all’anziano genitore anche in considerazione della preminenza dei doveri di solidarietà familiare sottesi all’assistenza del disabile.

4.1. Quanto precede, dimostra che la valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione è esente dai vizi lamentati, rispondendo a criteri di ragionevolezza.

5.1. Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta):

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna il ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio in favore dell’Amministrazione costituita che liquida in Euro. 1.500,00 (millecinquecento/00)..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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