Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7717 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che F.G. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unIco motivo, avverso la sentenza n. 384/2005 del tribunale di Torre Annunziata, che ne aveva respinto l’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Pompei, reiettiva della sua domanda risarcitoria nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a. (quale impresa designata per il Fondo di garanzia) a seguito di sinistro provocato da veicolo non identificato, nel quale aveva riportato lesioni personali;

che al ricorso resiste con controricorso la società intimata;

che: il Collegio ha raccomandato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

che in ricorso i fatti di causa sono esposti mediante riproduzione di quanto riportato sub "Svolgimento del processo" nella sentenza impugnata;

che quanto riprodotto non consente di cogliere quelli rilevanti ai fini del decidere, in qualche misura suscettibili di essere compresi solo dalla lettura dell’intera sentenza del tribunale, che non ha dato credito ai testi escussi per avere gli stessi affermato di aver immediatamente accompagnato in ospedale il F., il quale aveva invece sostenuto in atto di citazione di essersi recato al pronto soccorso solo il giorno successivo;

che i fatti di, causa devono invece essere esposti in modo da consentirne alla Corte la conoscenza indipendentemente dalla lettura degli atti processuali (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione);

che non è dunque soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e che da tanto deriva l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.500, di cui 1.300 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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