T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 17-02-2011, n. 992 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto, ai sensi dell’art. 25 della l. 241/1990, da una dipendente dell’Azienda sanitaria locale (Asl) di Caserta per ottenere la condanna della stessa all’esibizione di documentazione inutilmente richiesta;

Che, nello specifico, trattasi, di "documentazione (cartellini marcatempo; turni di servizio e busta paga anni 20012002200320042005) attestante per tale periodo quale turnazione abbia effettuato il dipendente e relativamente alla stessa quante volte e per quali giorni abbia espletato la prestazione lavorativa per 15 minuti in più non retribuiti", la cui acquisizione si rende(va) necessaria al fine di vedersi riconosciuti, nella competente sede giudiziaria, diritti, fin qui negati, legati all’effettuazione di prestazioni lavorative in tali giornate;

Che, dopo aver tanto premesso, la ricorrente, dato atto nel gravame dell’avvenuta formazione del silenzio rigetto ex cennato art. 25, comma quarto, l. 241/1990 e in conseguenza, denunciata la violazione dell’art. 22 e ss. della stessa legge, ha chiesto che il Tribunale ordini alla Azienda intimata l’esibizione della documentazione in questione, ai sensi del successivo comma 6 dell’art 25 della ripetuta legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Dato ancora atto che la ripetuta Azienda intimata si è costituita nel giudizio ed ha in esso versato memoria di replica e documentazione;

Preso atto che, in seno all’odierna adunanza camerale, il procuratore della ricorrente ha dichiarato a verbale l’avvenuto parziale soddisfacimento della pretesa qui all’esame e, quindi, la parziale sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per l’accoglimento del gravame quanto alla restante parte, rimasta allo stato ancora insoddisfatta, e sulle spese di giudizio (sia in riferimento alla parte della pretesa rimasta illegittimamente insoddisfatta che a quella sì soddisfatta, ma solo a seguito della proposizione dei gravami);

Che, secondo la dichiarazione resa, sono stati consegnati i cartellini marcatempo e le buste paga limitatamente al periodo dal 16.02.2002 al 31.12.2005, mentre non sono stati consegnati i turni di servizio;

Che il procuratore dell’amministrazione sanitaria ha dichiarato di riportarsi agli atti;

Ritenuto dunque di dover, in primo luogo, prendere atto del soddisfacimento parziale della pretesa, nei sensi innanzi specificati, e, come richiesto, di dover dichiarare per tali parti l’improcedibilità del gravame;

Ritenuto poi che l’accoglimento della residua parte di domanda che resta da definire, in ordine ai turni di servizio nonchè ai cartellini marcatempo e alle buste paga nel periodo antecedente il 16.02.2002, non può essere precluso posto che, come già concluso dalla Sezione in sede di definizione degli identici precedenti decisi nelle scorse adunanze camerali (cfr. Tar Campania, questa sezione sesta, sentenze n. 354 del 19 gennaio 2011 e nn. 51 e 52 del 10 gennaio 2011) anche qui:

– in atti non risultano inoltrati inviti al ritiro della documentazione prima della data di proposizione del ricorso, posto che il primo invito risulta datato 11 ottobre 2010 (quello datato 28.09.2010 si riferisce nominativamente ad altri ricorrenti), né risulta comprovata l’avvenuta consegna della descritta documentazione;

– che la circostanza, peraltro meramente dedotta, dell’avvenuto rilascio negli anni decorsi, in forma mensile, delle buste paga- di per sé solo non appare al Collegio potersi frapporre ad una richiesta di accesso ad esse, non esistendo un obbligo di legge per i lavoratori di custodirle per anni;

– quanto alle eccezioni di inammissibilità formulate nell’assunto che l’istanza di accesso era stata sottoscritta solo dall’avv. Galluccio, odierno procuratore della ricorrente, che vi erano state precedenti istanze di accesso cui non era seguita l’azione giudiziaria e, ancora, in quanto insussistente l’interesse, le stesse risultano infondate, in quanto:

– l’ istanza di accesso, acquisita al protocollo dell’Azienda sanitaria locale in data 22 aprile 2010, reca in calce anche la firma dell’ istante, oltre che quella dell’avv. Galluccio;

– la stessa amministrazione attiva ha ritenuto superate istanze risalenti agli anni precedenti, avanzate in via cumulativa unu actu da una moltitudine di dipendenti dell’Azienda, posto che non ha opposto alcuna preclusione formale alla richiesta ultima dell’aprile del 2010, di cui qui oggi ci si sta occupando, anzi ha soddisfatto per gran parte la pretesa: ed avanzate, come appar dato intendere, una volta consolidato l’orientamento favorevole del giudice ordinario sulla pretesa sostanziale che anche la ricorrente intende far valere sulla base della documentazione di cui qui ci si sta occupando;

– che infine, per quanto già osservato, l’interesse all’accesso alla documentazione di che trattasi non può essere negato sull’assunto che all’epoca i dipendenti ne avevano avuto conoscenza attraverso gli statini paga mensili;

Considerato poi, quanto alla sussistenza del diritto all’accesso, che, come già osservato in seno alle prime pronunce definite all’esito dell’adunanza camerale del 15 dicembre 2010 in identiche fattispecie e di cui, fra le prime pronunce pubblicate, a Tar Campania, questa sezione sesta, n. 52 del 10 gennaio 2011:

– in materia di pubblico impiego il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;

– gli atti qui richiesti integrano senz’altro il concetto di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 241/1990 e ciascun ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;

– l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in via generale l’obbligo dell’amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi, nel mentre le ipotesi di preclusione all’accesso sono tassative e non estensibili "e fra esse non rientrano di certo i turni di servizio et similia";

– l’accoglimento di domande di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l’acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa;

Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni richieste dalla legge per l’esercizio del (residuo) diritto di accesso, quale qui invocato dalla ricorrente, dipendente della Asl, con rituale azione individuale e che quindi in conseguenza il ricorso, per la parte che resta da definire, risulta fondato e, siccome tale, va accolto, all’uopo disponendosi nei sensi di cui in dispositivo;

Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell’amministrazione e liquidate – avuto conto della serialità dei gravami, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza camerale, di quelli decisi nella scorse adunanze del 15 dicembre 2010 e 12 gennaio 2011 e degli altri ancora già depositati ed in attesa di fissazione- nella misura indicata i dispositivo a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) lo dichiara parzialmente improcedibile;

2) lo accoglie per la parte non soddisfatta delle rispettive pretese e per l’effetto ordina all’Azienda sanitaria locale di Caserta di consentire ai due ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso da ciascuno di essi proposta e non ancora ottenuta (id est turni di servizio nonché buste paga e cartellini marcatempo del 2001 e del 2002 sino al 16.02.2002 al 31.12.2005), all’uopo assegnando, per il complessivo adempimento, il termine di giorni novanta (90) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.

3) Condanna la Azienda sanitaria locale di Caserta al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro centocinquanta/00 (150,00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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