Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6478 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 09.07.09, giudicava con il rito abbreviato:

B.G.:

Imputato, in concorso con altri, del reato ex art. 416 bis c.p.. e al termine del giudizio condannava l’imputato alla pena indicata in sentenza;

La Corte di appello di Caltanissetta, in sede di gravame, riteneva:

"la continuazione tra il reato ascritto al B. nel presente procedimento e quello di cui all’ari. 416 bis c.p. (capo a) per il quale lo stesso è stato già giudicato con la sentenza emessa da questa Corte in data 02.10.2008, irrevocabile il 03.04.2009, rideterminando la pena inflitta per tale ultimo reato, quale aumento per continuazione, in anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa, e fissando pertanto la pena complessiva in anni sei di reclusione ed Euro 1300,00 di multa", confermando nel resto;

Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il PG presso la Corte di appello di Caltanissetta, deducendo:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);

Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione in relazione al computo della pena in quanto la Corte territoriale, pur ritenendo di dovere applicare l’aumento di pena per la continuazione in anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa, aveva in realtà illogicamente aumentato la pena nella misura di soli mesi 8 di reclusione;

al riguardo il PG ricorrente osserva che nel richiamato giudizio del 02.10.08 il predetto era stato condannato alla pena di anni 5 mesi 4 ed Euro 1000 di multa, sicchè la pena complessiva avrebbe dovuto essere di anni 6 mesi 4 ed Euro 1.300 di multa e non quella erroneamente determinata dalla Corte territoriale in anni 6 di reclusione ed Euro 1.300 di multa;

Chiede l’annullamento della sentenza impugnata ovvero, in subordine, la correzione dell’errore di computo.
Motivi della decisione

Il ricorso del PG è infondato perchè non considera che nella sentenza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello, ove ha ritenuto la continuazione con la precedente decisione del 2.10.08 ha, nel contempo, "riformato in parte de qua la sentenza di primo grado" (vedi sentenza oggi impugnata a pag. 20) e, quindi, ha anche riformato la pena base irrogata in primo grado;

ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal PG, la Corte territoriale non era tenuta a rispettare la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione irrogata in quel processo e, pertanto, ha ridotto la pena base, a tanto legittimata dalla riforma (quanto alla pena) della sentenza impugnata;

altrettanto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto come "pena base" quella del presente procedimento ed ha aumentato in continuazione la pena irrogata nella precedente sentenza del 02.10.2008, aumentandola di anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa.

Per completezza di motivazione va osservato che nella decisione del 02.10.2008 il B. era stato condannato, per il medesimo reato ex art. 416 bis c.p., ad anni 2 di reclusione (pag. 40 della sentenza 2.10.08); la Corte territoriale del presente procedimento ha ritenuto più grave il reato oggetto di questo processo e non quello precedente; ha perciò ritenuto la pena base di anni 5 di reclusione, da aumentare per la continuazione come innanzi descritto.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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