Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6475 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Bari, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da M.B., assolveva il medesimo dal delitto di porto e detenzione illegale di arma di cui al capo b) perchè il fatto non sussiste e determinava la pena in ordine al delitto di rapina aggravata di cui al capo a) ad anni cinque di reclusione ed Euro 1000,00 di multa; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale questi era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata anche dalla recidiva ed era stata applicata anche la pena accessoria dell’interdizione perpetuata dai pubblici uffici e legale per la durata dell’esecuzione della pena.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità al rilievo che l’omissione del deposito degli atti di indagine ex art. 415 bis c.p.p. comportava solo l’inutilizzabilità degli atti stessi, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità in ordine al delitto di rapina sulla scorta del risultato della perizia dattiloscopia delle impronte papillari rilevate sulla superficie interna ed esterna della vetrata della ricevitoria sulla quale si era appoggiato, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, il rapinatore privo di guanti. Doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione in ordine al delitto di porto e detenzione illegale di arma da fuoco difettando elementi per ritenere che si trattasse di arma vera e funzionante.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), art. 415 bis c.p.p., art. 421 c.p.p., art. 416 c.p.p., comma 2, perchè il PM ha omesso di depositare gli atti di indagine dattiloscopia ma non ha tralasciato di depositarne gli esiti racchiusi nella relazione tecnica finale sicchè tale ultima relazione è inutilizzabile; nullità del rinvio a giudizio e del conseguente provvedimento che l’ha disposto con violazione del diritto di difesa; – difetto di motivazione per non esser stata data giustificazione in ordine alla collocazione temporale delle impronte oggetto di accertamento dattiloscopico.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui eccepisce l’inutilizzabilità della relazione relativa all’indagine dattiloscopia effettuata, perchè tale atto è stato depositato.

Nè l’inutilizzabilità degli atti presupposti comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Va invero ribadito che "l’omissione del deposito di alcuni atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p., comporta l’inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassativi delle nullità (Cass. Sez. 5, 22.4-25.5.2009 n. 21593).

L’assunto secondo il quale la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria per aver negato la sussistenza della dedotta violazione del diritto di difesa è anch’ esso infondato, perchè l’ordinamento appronta diversi rimedi alle patologie processuali, fra i quali quello dell’inutilizzabilità, conseguente ad un divieto.

La mancata acquisizione al processo di atti per effetto dell’omissione del deposito degli stessi, assicura il diritto di difesa, proprio in ragione della non utilizzabilità degli atti non depositati. Del resto la relazione tecnica della polizia scientifica contiene tutti gli elementi idonei a portare a conoscenza della difesa gli elementi a suo carico.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato, perchè la sentenza impugnata ha spiegato che la collocazione temporale delle impronte papillari rilevanti, oggetto prima della relazione della polizia scientifica e poi di perizia, è stata effettuata secondo "la ricostruzione operata dalla p.o.", cioè sulla base delle dichiarazioni della vittima della rapina, la quale ha riferito che il rapinatore senza guanti si era appoggiato sulla vetrata della ricevitoria nel momento in cui l’aveva scavalcata per portarsi oltre il bancone.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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