Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7711 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. n. 51, depositata il 10 gennaio 2007, il Tribunale di Trieste ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Trieste, che aveva respinto l’opposizione proposta da D.Z.S. al decreto ingiuntivo notificatogli da Z. F. per l’importo di L. 4.000.000, dovuto in restituzione di un prestito.

L’opponente aveva chiamato in giudizio anche il difensore dello Z., avv. B.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

Nel corso del giudizio di primo grado al B., deceduto, sono subentrati i suoi eredi, L. e B.P..

Il Tribunale, a differenza del Giudice di pace, ha accolto anche la domanda di condanna dell’opponente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

Il D.Z. propone sei motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.
Motivi della decisione

1.- Va premesso che la memoria depositata dal ricorrente tramite nuovo difensore, nominato con delega a margine della memoria stessa, è inammissibile.

La norma introdotta nell’art. 83 cod. proc. civ. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 che consente la nomina di nuovo difensore in aggiunta a, o in sostituzione di, quello originariamente nominato, tramite memoria contenente la nuova delega a margine è applicabile solo ai giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, cioè dopo il 4 luglio 2009 ( L. n. 69 del 2009 cit., art. 58).

2.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto.

In primo luogo perchè manca l’esposizione dei fatti.

La norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, ma si limiti a trascrivere testualmente il contenuto dei precedenti atti difensivi (nella specie, mediante assemblaggio in sequenza cronologica della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della sentenza di appello), anzichè compiere una sintesi dei fatti e delle vicende processuali.

Ciò ostacola l’individuazione della materia del contendere e contravviene allo scopo della disposizione, che è preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. civ. S.U. n. 16628 del 2009; Cass. civ. Sez. 3, ordinanze nn. 20393 e 20395 del 22 settembre 2009; 30 giugno 2010 n. 15631).

In secondo luogo tutti i motivi di ricorso sono generici, mentre i quesiti formulati ai sensi dell’art. 366 bis cod. civ. non sono congruenti con le ragioni addotte a motivazione della sentenza impugnata.

Da essi si desume che il D.Z. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo sul rilievo che l’assegno posto a base del ricorso per ingiunzione era falso nella data, tanto che la banca ne aveva rifiutato il pagamento per irregolarità; che pertanto non avrebbe potuto essere chiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ..

Il giudice di appello ha disatteso le suddette argomentazioni sul rilievo che l’opposto ha dichiarato fin dalla data della sua costituzione in giudizio di volersi avvalere dell’assegno non quale titolo di credito, ma per la sua efficacia di promessa di pagamento, e che la provvisoria esecutorietà – pur se non avrebbe potuto essere concessa ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ. – è stata comunque confermata ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ., non essendo l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

I primi cinque motivi di ricorso trascurano di confutare la suddetta motivazione del giudice di appello, che costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sono quindi inconferenti.

Il quesito sul sesto motivo è inammissibile, poichè demanda a questa Corte non la formulazione di un principio di diritto ma la soluzione di una questione di fatto: cioè se anche l’assegno oggetto di causa fosse compreso nella definizione di tutti i rapporti di dare ed avere, intercorsa fra le parti. Trattasi di un problema di interpretazione dell’atto transattivo, la cui soluzione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è suscettibile di censura solo sotto il profilo della violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto o degli eventuali vizi di motivazione:

violazioni e vizi che non figurano in alcun modo nel quesito.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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