Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8 aprile 2010, la Corte d’Appello di Catanzaro, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da P.G. riduceva la pena al medesimo inflitta a due anni otto mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa e revocava la pena accessoria; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale P. era stato dichiarato colpevole dei delitti di furto aggravato di motociclo Piaggio Exagon di proprietà di Pa.Vi. e di concorso nel delitto di tentata estorsione in danno del medesimo Pa.Vi. al quale chiedeva Euro 500,00 quale prezzo per la restituzione del motoveicolo.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze della persona offesa, che nella fase delle indagini aveva riconosciuto con certezza nel P. la persona vista transitare alla guida della sua moto e che al dibattimento aveva ritrattato tale assunto (ritrattazione spiegata per la successiva "scoperta" che l’imputato era il fratello di un suo amico); dell’Isp. Sinopoli il quale aveva riferito che la persona offesa e il di lui padre avevano con certezza indicato l’imputato e lo avevano indicato anche in sede di riconoscimento fotografico;

della sorella della persona offesa la quale aveva riferito che l’imputato si era presentato a casa poco dopo il furto per dare appuntamento sai quartiere (OMISSIS) per la restituzione della moto sottratta perchè "aveva risolto tutto".

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione ed erronea applicazione dell’art. 500 c.p.p., travisamento dei fatti e difetto di motivazione, perchè la persona offesa e suo padre non hanno ritrattato quanto nel corso delle indagini denunciato, ma hanno solo ribadito di non aver effettuato alcun riconoscimento certo, sicchè la valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali, operata dalla Corte di appello, non risulta essere stata adeguatamente motivata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Il Collegio condivide infatti il canone ermeneutico secondo il quale, in aderenza al dettato normativo di cui all’art. 500 c.p.p., le precedenti dichiarazioni difformi rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate ai soli fini della valutazione della credibilità del dichiarante, a meno che l’imputato presti il consenso all’utilizzazione probatoria piena, ovvero che ricorrano le circostanze previste dall’art. 500 c.p.p., comma 4 (cfr. Cass. Sez. 1, 21.10-5.11.2009 n. 42449).

Ha valore probatorio solo la conferma del testimone, nel corso della deposizione dibattimentale, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, con la precisazione in seguito a contestazione che le dichiarazioni allora rese erano frutto di un più vivido ricordo della vicenda. (Cass. Sez. 1, 14.5.2009 n. 23012).

In difetto di elementi ulteriori di prova, relativamente alla responsabilità per il furto (posto che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini non possono essere recuperate tramite quelle de relato dell’ufficiale di p.g. Isp. S. ostandovi il disposto dell’art. 195 c.p.p., comma 4) si impone l’annullamento senza rinvio per non avere il ricorrente commesso il fatto, difettandone la prova.

Il ricorso, che formalmente impugna tutta la sentenza, deve esser rigettato nel resto, posto che in relazione alla parte della sentenza che ha confermato la responsabilità per il concorso nel tentativo di estorsione non è formulata alcuna critica specifica. Resta quindi la pena inflitta per tale ultimo delitto, quantificata dalla Corte di appello in due anni sei mesi di reclusione ed Euro trecento di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di furto per non avere P.G. commesso il fatto ed elimina la pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa irrogata a titolo di continuazione quantificando quella da applicare in anni due mesi sei di reclusione ed Euro trecento di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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