Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7710 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1404/06, depositata il 17.5.06 e notificata il 28.7.2006, la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha negato alla s.r.l.

Studio MG, conduttrice di un appartamento locato da S.R. e P.B.M., il diritto al pagamento dell’indennità di avviamento, alla cessazione del rapporto.

La MG propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Le intimate non hanno depositato difese.

La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo termine per notificare nuovamente il ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., non essendo andata a buon fine la notificazione a suo tempo richiesta, per fatto ad essa non imputabile.
Motivi della decisione

1.- Per quanto concerne l’istanza di rinnovazione della notificazione del ricorso, va premesso che nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, senza il compimento di ulteriori attività processuali dirette al perfezionamento formale del contraddittorio, qualora la Corte ravvisi un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso medesimo. In tal caso infatti lo svolgimento di ulteriori atti risulterebbe del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. civ. S.U. 22 marzo 2010 n. 6826, a proposito di un problema di integrazione del contraddittorio, a fronte di un ricorso inammissibile per l’inidonea formulazione dei quesiti).

Nella specie il ricorso risulta per l’appunto palesemente inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).

Le proposizioni enunciate come quesiti di diritto sono del tutto generiche ed in conferenti.

Il quesito sul primo motivo è così formulato: "La contraddittorietà della sentenza la rende illegittima?.

Il difetto di motivazione della stessa rende la statuizione illegittima impedendo di conoscere l’iter logico seguito dal giudice?". Manca l’enunciazione della fattispecie oggetto di decisione e si da per dimostrato ciò che si sarebbe dovuto dimostrare, cioè che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria e viziata.

Il quesito sul secondo motivo ("l’omessa valutazione e pronuncia su questioni sottoposte al vaglio del giudice rendono illegittima la sentenza?. Il difetto di motivazione e l’omessa valutazione di prove e documenti nonchè la contraddittorietà della motivazione rendono illegittima la sentenza?) presenta le medesime lacune e petizioni di principio.

In entrambi i casi è assente ogni quesito sulle denunciate violazioni di legge.

Si ricorda che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, si da consentire alla Corte di cassazione di formulare, con la sua decisione, un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Le doglianze di vizio di motivazione debbono contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò rende superfluo l’esame della domanda di rinnovazione della notificazione.

A.- In mancanza di costituzione delle intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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