Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7709 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1127/06, depositata il 19.5.06 e notificata il 25.9.2006, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa in primo grado, ha risolto il contratto di locazione per inadempimento del locatore, R.A., e ha condannato quest’ultimo a pagare ai conduttori, M.A. e S., la somma di Euro 10.343,25 in risarcimento dei danni.

Il R. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, che denunciano violazioni di legge, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27), poichè non contengono l’enunciazione dei quesiti di diritto sui quali la Corte di cassazione dovrebbe pronunciare.

2.- Il quarto motivo, che lamenta vizi di motivazione, e le censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione contenute negli altri motivi, sono anch’essi inammissibili sensi dell’art. 366 bis cit., poichè non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, nè la specificazione delle ragioni per cui è da ritenere inidonea a giustificare la decisione.

Si ricorda che anche quando si denuncino vizi di motivazione il ricorso deve contenere un momento di sintesi delle censure (analogo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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